Fattura Regime Forfettario: Esempio, Diciture Obbligatorie e Marca da Bollo

La fattura del forfettario non ha l'IVA. Non ha la ritenuta d'acconto. Ha invece due diciture specifiche, spesso una marca da bollo da 2 euro, e un tracciato XML che richiede attenzione su due campi: regime fiscale RF19 e natura IVA N2.2. Sembra poco. Sbagliarli, invece, costa caro.

Da dove arriva (davvero) il regime forfettario

Il regime forfettario nasce con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), articolo 1, commi da 54 a 89. Il limite di ricavi originario era 30.000 euro; la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) lo ha portato a 85.000 euro, soglia confermata anche per il 2026.

Conoscere i riferimenti normativi non e' un dettaglio accademico: vanno citati testualmente in ogni fattura. E quando un cliente scrupoloso o un sostituto d'imposta scrive chiedendo perche' non c'e' l'IVA, sapere rispondere "commi 54-89 dell'art. 1 della L. 190/2014" chiude il discorso in dieci secondi.

Cosa cambia (sul serio) nella fattura del forfettario

Tre differenze rispetto alla fattura ordinaria, e tutto il resto e' uguale.

Niente IVA in addebito. L'operazione e' fuori campo IVA per espressa previsione di legge. Il committente, quindi, non puo' portarla in detrazione.

Niente ritenuta d'acconto. Anche quando il cliente e' sostituto d'imposta (una S.r.l., un'associazione, un ente). Il forfettario incassa l'intero importo lordo.

Diciture obbligatorie nel corpo del documento. Sono due (le vediamo fra poco) e vanno indicate testualmente, non con un generico "esente IVA".

A questo si aggiunge la parte tecnica della fatturazione elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2024 senza piu' soglie di ricavi: nel tracciato XML va indicato RF19 come regime fiscale e N2.2 come codice natura su tutte le righe di operazione. L'unica esclusione dall'invio tramite SDI resta quella delle fatture sanitarie destinate al Sistema Tessera Sanitaria, in vigore fino a tutto il 2025.

Le due diciture obbligatorie (quelle vere)

Nella prassi vediamo decine di software che propongono diciture pasticciate, vecchie, copiate da blog del 2017. Quelle aggiornate ad oggi sono queste.

Dicitura 1 — esclusione dall'IVA

Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

Cosa fa: avvisa il cliente che non puo' detrarre IVA su questo documento. La menzione del "regime fiscale di vantaggio" che ancora si incontra qua e la' nei template online va eliminata: il regime di vantaggio (D.L. 98/2011) e' una cosa diversa e ormai chiusa.

Dicitura 2 — esclusione dalla ritenuta d'acconto

Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni.

Senza questa riga, un ufficio amministrativo zelante puo' decidere di trattenere il 20% "per sicurezza". Capita molto piu' spesso di quanto sembri, soprattutto con clienti che non sono abituati a forfettari. Recuperare quei soldi e' possibile (in dichiarazione), ma e' una rogna evitabile.

Pratica consigliata: salva le due diciture come testo predefinito nel software di fatturazione (in genere c'e' un campo "note in calce" o "causale fissa"). Si scrivono una volta e poi vengono riportate in automatico su ogni documento.

Marca da bollo da 2 euro: quando, come, e a chi addebitarla

Le fatture senza IVA superiori a 77,47 euro pagano l'imposta di bollo di 2 euro per documento. La base normativa e' l'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Sotto questa soglia il bollo non si applica.

IVA e bollo sono alternative tra loro: la regola e' "uno dei due". Per il forfettario, che non ha IVA, scatta il bollo. Sempre.

Nella fattura elettronica non c'e' niente da incollare

Nessuna marca cartacea da appiccicare. Nel tracciato XML della FatturaPA c'e' un blocco specifico (<DatiBollo>) dove si valorizza BolloVirtuale = SI e l'importo di 2,00 euro. La maggior parte dei software lo compila in automatico quando l'imponibile supera 77,47 euro. Vale la pena controllare nei primi documenti che il campo sia effettivamente presente: un cliente su cinque, nella nostra esperienza, scopre solo a fine anno che il software non lo metteva.

Come e quando si versa

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si paga trimestralmente. L'Agenzia delle Entrate calcola l'importo dovuto incrociando i dati dello SDI e lo rende disponibile nell'area riservata di "Fatture e Corrispettivi" del portale dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento si esegue indicando un IBAN per l'addebito diretto, oppure tramite modello F24 con codice tributo 2521 (per il primo trimestre) e codici analoghi per gli altri.

Le scadenze: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre), 28 febbraio dell'anno successivo (4° trimestre). Una semplificazione utile: se l'importo del primo trimestre non supera i 5.000 euro, si puo' accorpare al secondo trimestre. La stessa cosa vale tra terzo e quarto se cumulativamente restano sotto 5.000 euro.

Addebito al cliente: il dettaglio che molti dimenticano

Si possono fare due cose con quei 2 euro: pagarli di tasca propria, oppure ribaltarli sul cliente come riga aggiuntiva in fattura. La seconda opzione e' la piu' diffusa.

Attenzione qui. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 428/2022, ha chiarito che il bollo riaddebitato al cliente concorre alla formazione del reddito del forfettario. Non e' un rimborso spese escluso. E' un ricavo a tutti gli effetti, che fa cumulo nel calcolo del limite di 85.000 euro e si moltiplica per il coefficiente di redditivita' nel calcolo del reddito imponibile.

Sembrano due euro. Su 200 fatture all'anno fanno 400 euro di ricavi in piu'. Su un forfettario al limite della soglia, possono essere quelli che fanno scattare l'uscita dal regime.

Sanzioni. L'omessa o tardiva applicazione del bollo costa, in misura ordinaria, dal 100% al 500% dell'imposta evasa per ciascun documento (art. 25 DPR 642/1972). Su 50 fatture irregolari da 2 euro, si arriva facilmente a centinaia di euro di sanzioni. La buona notizia: il ravvedimento operoso e' ammesso e abbatte significativamente l'importo.

Rivalsa INPS del 4%: facolta', non obbligo

I professionisti senza cassa — quindi iscritti alla Gestione Separata INPS — possono addebitare in fattura una maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa contributiva (art. 1, comma 212, L. 662/1996). E' una facolta'. Non un obbligo. E va concordata con il cliente prima di emettere la fattura: comparire con il 4% in piu' all'ultimo momento non e' una buona idea.

Tre punti che ricorrono nelle consulenze.

  • La rivalsa concorre ai ricavi. Esattamente come il bollo riaddebitato: e' reddito, fa cumulo nel limite degli 85.000 euro, va inclusa nell'imponibile su cui si applica il coefficiente.
  • I contributi vanno comunque versati per intero. La rivalsa e' una semplice partita di giro contabile dal punto di vista contributivo: tu incassi il 4% in piu' dal cliente, ma all'INPS versi la stessa percentuale che dovresti versare comunque sul tuo reddito.
  • Non confonderla con la rivalsa di cassa. Alcune casse professionali (Cassa Forense, CNPADC, Inarcassa) hanno una rivalsa obbligatoria a percentuale propria, con regole fiscali diverse: la rivalsa di cassa, per esempio, di norma non concorre ai ricavi.

Vediamo subito un caso pratico

Caso pratico 1 — Marco, designer freelance milanese

Marco e' un graphic designer di 32 anni, primo anno di partita IVA in regime forfettario (coefficiente 78%, aliquota agevolata 5%). Emette una fattura per il progetto di brand identity di una S.r.l.

Compenso pattuito: 2.500,00 euro
Rivalsa INPS 4% (concordata): 100,00 euro
Imposta di bollo (importo > 77,47 €): 2,00 euro
Totale fattura: 2.602,00 euro

Marco incassa l'intero importo: niente IVA da scorporare, niente ritenuta da subire. Ai fini fiscali, pero', il ricavo che entra nel calcolo del reddito imponibile e' 2.602 euro, non 2.500. Applicando il coefficiente del 78%, il reddito imponibile della fattura e' 2.029,56 euro, su cui si calcola la flat tax al 5%: 101,48 euro di imposta sostitutiva. A questo si aggiungono i contributi alla Gestione Separata (26,07% nel 2026 per non gia' assicurati), pari a 528,11 euro. Totale prelievo di Marco su quella fattura: 629,59 euro.

Marco potra' poi calcolare imposta e contributi sull'intero anno con il nostro calcolatore gratuito: l'esempio sopra serve a fissare la meccanica della singola fattura.

Esempio completo di fattura forfettaria

Una fattura "tipo" come quella che ogni software produce, fila per fila. Tutti i dati sono fittizi.

FATTURA N. 12/2026

Data: 25/03/2026 — Regime fiscale: RF19 (Forfettario)

Cedente/Prestatore: Mario Rossi — P.IVA 01234567890
Via Roma 10, 20100 Milano — Codice ATECO 62.01.00

Cessionario/Committente: ABC Srl — P.IVA 09876543210
Via Verdi 5, 00100 Roma — Codice SDI: ABCDEFG

Consulenza sviluppo software — marzo 2026 1.500,00 €
Natura IVA N2.2 — Non soggetta
Rivalsa INPS 4% 60,00 €
Imposta di bollo 2,00 €
Totale documento: 1.562,00 €
Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014 e s.m.i.
Imposta di bollo da 2 euro assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

L'XML che lo SDI riceve per questo documento, semplificato, contiene: regime fiscale RF19 nei dati anagrafici del cedente, natura N2.2 sulla riga di prestazione, blocco DatiBollo con BolloVirtuale = SI e importo 2,00. Il cliente, all'apertura della fattura nel suo gestionale, vede esattamente l'importo da pagare: 1.562,00 euro.

Fattura semplificata: la novita' del 2025

Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, che recepisce la direttiva UE 2020/285, ha eliminato il tetto di 400 euro per la fattura semplificata dei forfettari. Si puo' usare la fattura semplificata senza limiti di importo, per qualsiasi cifra. Il tetto di 400 euro resta in vigore solo per i contribuenti in regime ordinario.

Il riferimento normativo della fattura semplificata e' l'art. 21-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Rispetto alla fattura ordinaria richiede meno dati anagrafici sul cliente (basta il codice fiscale o la partita IVA, senza indirizzo) e ammette descrizioni piu' sintetiche dell'operazione. Per un artigiano o un commercialista che fattura tante prestazioni piccole, e' una riduzione concreta del tempo di compilazione.

Restano fuori dalla fattura semplificata, anche per i forfettari, due categorie: le cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 D.L. 331/1993) e le operazioni senza territorialita' IVA verso operatori UE (art. 7-ter DPR 633/1972). Per queste serve la fattura ordinaria.

Casi particolari: PA, esteri, autoconsumo

Fattura verso la Pubblica Amministrazione

Al posto del codice destinatario SDI a sette caratteri, si usa il Codice Univoco Ufficio (IPA) dell'ente. E' indispensabile inserire, quando previsto, il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico Progetto). Le due diciture forfettarie restano identiche. Tempistiche di pagamento: 30 giorni, salvo deroghe ex D.Lgs. 231/2002.

Fattura verso clienti esteri

Si emette comunque fattura elettronica via SDI, con codice destinatario XXXXXXX (sette X). Il bollo da 2 euro si applica anche alle fatture estere se l'importo supera 77,47 euro. Per le prestazioni di servizi verso committenti UE soggetti passivi va presentato il modello Intrastat servizi (cadenza trimestrale o mensile in base ai volumi).

Caso pratico 2: Giulia, traduttrice con clienti in Germania

Caso pratico 2 — Giulia, traduttrice forfettaria, secondo anno

Giulia traduce manualistica tecnica per una GmbH di Monaco di Baviera. Coefficiente 78%, aliquota 15% (non rientra nei requisiti del 5% perche' nel triennio precedente aveva un contratto coordinato e continuativo nello stesso settore).

Per una commessa da 1.200 euro emette fattura elettronica via SDI con codice destinatario XXXXXXX. Niente IVA (operazione fuori campo IVA art. 7-ter), niente ritenuta. Imposta di bollo si', perche' l'importo supera 77,47 euro: 2 euro addebitati al cliente. Totale 1.202 euro.

Doppio adempimento aggiuntivo per Giulia: invio all'SDI della fattura, e presentazione del modello Intrastat servizi entro il 25 del mese successivo a quello di emissione. Sull'intero importo di 1.202 euro applichera' il coefficiente del 78% per determinare il reddito imponibile.

Autoconsumo e cessione gratuita

Caso meno frequente ma che vediamo capitare. Quando un forfettario destina un bene al consumo personale o lo cede gratuitamente, deve emettere autofattura con natura N2.2 e valore di mercato. Non concorre ai ricavi solo se rientra nell'art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/1972 (campioni gratuiti di valore unitario non superiore a 50 euro). Sopra quella soglia, il bene autoconsumato e' ricavo a tutti gli effetti.

Errori comuni che vediamo nello studio

Lo studio Quadra segue forfettari da oltre un decennio. Questi cinque errori tornano ciclicamente, indipendentemente dal settore.

1. Diciture vecchie copiate da blog. "Operazione effettuata da soggetto in regime fiscale di vantaggio ex D.L. 98/2011" e' una dicitura del vecchio regime dei minimi, finita nel dimenticatoio dal 2016. Va sostituita con la formula della L. 190/2014.

2. Codice natura sbagliato. Vediamo spesso N2.1 (cessioni UE) o N1 (escluse art. 15) al posto di N2.2. L'SDI accetta lo stesso il documento, ma la classificazione fiscale e' errata e in sede di controllo emerge.

3. Bollo dimenticato sulle fatture di confine. Importo netto 76 euro, ricalcoli con rivalsa INPS 4% si arriva a 79 euro: il bollo va applicato. La soglia di 77,47 euro si calcola sull'imponibile complessivo del documento, non sulla singola riga di compenso.

4. Ritenuta subita per errore. Il committente la trattiene comunque, perche' il software interno gliela suggerisce. Si recupera in dichiarazione (quadro RS), ma sono soldi anticipati allo Stato senza motivo. Vale la pena, prima di emettere la prima fattura a un nuovo cliente, ricordargli per email il regime: e' una mail di 3 righe che evita seccature.

5. Bollo come "spesa art. 15". Sbagliato. L'art. 15 del DPR 633/1972 esclude dal ricavo i rimborsi anticipati in nome e per conto del cliente. Il bollo no: e' un'imposta che paga il forfettario, anche se riaddebitata. Va inserito con natura N2.2, mai N1.

Tempistiche di emissione e termini

La fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data dell'operazione. Per le prestazioni di servizi la "data dell'operazione" e' quella dell'incasso del corrispettivo (criterio di cassa, art. 6 DPR 633/1972). Per le cessioni di beni e' la data di consegna o spedizione.

I software permettono di indicare una data documento diversa dalla data di trasmissione, ma il file XML traccia entrambe. Trasmissioni in ritardo sopra una certa soglia di documenti scattano sanzioni dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati nei termini, con un minimo di 250 euro per fattura.

Forfettario o ordinario: differenze in fattura, sintesi

Elemento Forfettario Ordinario
IVA in fatturaNoSi' (22%, 10%, 4% o esente)
Ritenuta d'acconto subitaNoSi', 20% per professionisti
Codice natura IVAN2.2 obbligatorioSolo per operazioni non imponibili/escluse
Regime fiscale XMLRF19RF01
Marca da bollo (sopra 77,47 €)Si', 2€Solo su fatture esenti/escluse
Fattura semplificataSenza limite (dal 2025)Fino a 400 euro
Liquidazione IVA (LIPE)EsonerataTrimestrale o mensile

Domanda frequente del lettore

"Posso emettere fattura senza P.IVA se sono ancora in attesa di apertura?"

No, la fattura presuppone la partita IVA gia' attiva. Chi e' in attesa puo' emettere una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%, ma il limite annuo e' 5.000 euro lordi di compensi: superata quella soglia, scattano i contributi alla Gestione Separata e diventa di fatto attivita' abituale. Se l'apertura della partita IVA arriva entro pochi giorni, conviene aspettare.

"Il cliente mi chiede di emettere la fattura senza la rivalsa INPS del 4%, posso accettare?"

Si'. La rivalsa e' una facolta', non un obbligo. Se il cliente non l'accetta, puoi semplicemente non addebitarla: i contributi INPS dovrai versarli ugualmente, ma li paghi sul tuo reddito senza il "rinforzo" di quel 4% incassato dal cliente. Per i compensi non grandi, molti forfettari rinunciano alla rivalsa per non irrigidire la trattativa commerciale.

"Devo emettere fattura anche per pagamenti in contanti sotto i 30 euro?"

Si', l'obbligo di fatturazione elettronica non ha una soglia minima per i forfettari. Anche un compenso di 10 euro va fatturato e trasmesso allo SDI entro 12 giorni. Per i piccoli importi conviene usare la fattura semplificata (art. 21-bis DPR 633/1972), che richiede meno dati di compilazione. L'unica eccezione concreta restano le operazioni con consumatori finali in attivita' di commercio al minuto, dove vale il regime dei corrispettivi telematici.

Checklist da appendere accanto al monitor

Prima di inviare ogni fattura allo SDI:

  • regime fiscale RF19 impostato sull'anagrafica
  • natura IVA N2.2 su tutte le righe di operazione
  • dicitura esclusione IVA (commi 54-89 L. 190/2014)
  • dicitura esclusione ritenuta (comma 67 L. 190/2014)
  • bollo virtuale attivato se imponibile complessivo > 77,47 euro
  • rivalsa INPS 4% inserita solo se concordata
  • codice destinatario: SDI a 7 caratteri, IPA per la PA, XXXXXXX per estero
  • trasmissione entro 12 giorni dalla data operazione

Riferimenti normativi citati nell'articolo: L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 e comma 67; L. 197/2022, art. 1, comma 54 (innalzamento limite a 85.000 €); DPR 633/1972, artt. 21 e 21-bis; DPR 642/1972, art. 13 Tariffa allegata e art. 25 (sanzioni); DM 17 giugno 2014 (modalita' assolvimento bollo virtuale su fatturazione elettronica); D.Lgs. 180/2024 (recepimento direttiva UE 2020/285); Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 428/2022 (bollo come ricavo); art. 1, comma 212, L. 662/1996 (rivalsa contributiva).

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