Esterometro e Regime Forfettario 2026: Chi Lo Deve Fare e Come
Se lavori con clienti stranieri o acquisti servizi da fornitori esteri (Google, Meta, Amazon AWS, consulenti UE), il cosiddetto esterometro ti riguarda anche se sei forfettario. Cosa è cambiato dal 2024, chi deve trasmettere le operazioni al Sistema di Interscambio, i tipi documento da usare e le sanzioni: ecco la guida operativa con esempi numerici e riferimenti normativi aggiornati.
Cos'è (o meglio, cos'era) l'esterometro
L'esterometro era una comunicazione periodica introdotta nel 2019 per monitorare le operazioni transfrontaliere non documentate da fattura elettronica via SdI. La base normativa è l'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127. In pratica, ogni operazione con un soggetto estero (sia attiva che passiva) andava comunicata trimestralmente all'Agenzia delle Entrate tramite un file XML autonomo.
Dal 1° luglio 2022 l'esterometro come comunicazione separata è stato abolito: al suo posto è stato introdotto l'obbligo di trasmettere ogni operazione con l'estero tramite lo stesso canale delle fatture elettroniche, cioè il Sistema di Interscambio. La trasformazione è disciplinata dal Provvedimento Agenzia Entrate n. 89757/E del 28 marzo 2022. Si parla ancora di "esterometro" per abitudine, ma tecnicamente si tratta dell'invio di fatture elettroniche (o autofatture) in formato XML con specifici tipi documento.
Il forfettario deve fare l'esterometro?
Sì, in molti casi. Fino alla fine del 2023, i forfettari con ricavi sotto i 25.000 euro erano esonerati dalla fatturazione elettronica e di conseguenza dall'esterometro, in virtù della disciplina transitoria della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e successivi provvedimenti. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si è esteso a tutti i forfettari, senza eccezioni di fatturato, in base alle modifiche introdotte dal D.L. 36/2022 convertito in Legge 79/2022.
In pratica, dal 2024 e a maggior ragione nel 2026 un forfettario deve inviare al SdI un file XML ogni volta che:
- Emette una fattura attiva verso un cliente stabilito in un altro paese UE o extra-UE;
- Riceve una fattura passiva da un fornitore estero (es. abbonamento software, inserzioni pubblicitarie, consulenza da studio straniero) per cui deve autofatturarsi.
Sono escluse dall'obbligo le operazioni con l'estero per cui esiste già una bolletta doganale (import/export di beni extra-UE con documentazione doganale completa) e quelle verso consumatori privati esteri per importi singoli sotto i 5.000 euro (soglia introdotta dal D.Lgs. 1/2024 a semplificazione del precedente regime).
Non confondere con l'IVA: il forfettario non applica IVA sulle vendite italiane, ma sulle operazioni intra-UE o extra-UE valgono regole specifiche. In particolare, per i servizi ricevuti da fornitori UE scatta il meccanismo del reverse charge con obbligo di versare l'IVA tramite F24 entro il 16 del mese successivo. Approfondiamo in LIPE e regime forfettario.
La soglia dei 10.000 euro intra-UE: serve la LIPE?
Una delle confusioni più comuni riguarda la soglia per gli acquisti intracomunitari di beni. La normativa (art. 38 c. 5 lett. c) D.L. 331/1993) stabilisce che il forfettario non è soggetto passivo IVA per gli acquisti intracomunitari di beni entro la soglia di 10.000 euro annui (non 5.000, attenzione a non confondere con altre soglie del regime).
Sotto i 10.000 euro di acquisti intra-UE di beni, il forfettario:
- Non si iscrive al VIES;
- Riceve fattura con IVA del paese del venditore;
- Non deve emettere autofattura;
- Non deve trasmettere l'operazione al SdI.
Sopra i 10.000 euro nell'anno solare (oppure se il forfettario sceglie volontariamente di iscriversi al VIES), scatta l'obbligo di reverse charge con autofattura, versamento IVA tramite F24 e trasmissione al SdI con TD18.
Attenzione: la soglia dei 10.000 euro vale solo per gli acquisti di beni intra-UE. Per i servizi ricevuti da fornitori UE (Google Workspace, Meta Ads, Adobe, Stripe, ecc.) non esiste soglia: il reverse charge scatta dal primo euro speso. Ed è il caso più frequente per i forfettari.
Fatture emesse verso clienti esteri: come si fanno
Quando il forfettario emette una fattura verso un cliente estero (UE o extra-UE), deve generare un file XML da trasmettere al SdI come una normale fattura elettronica, con alcune specifiche:
- Codice destinatario: "XXXXXXX" (sette X) per clienti esteri senza codice SdI italiano.
- Paese del cliente: va indicato il codice ISO corretto (es. DE per Germania, US per Stati Uniti, GB per Regno Unito post-Brexit, CH per Svizzera).
- Codice fiscale / Partita IVA del cliente: per clienti UE business va indicato il VAT number (verificabile sul portale VIES della Commissione Europea). Per extra-UE o privati esteri si inserisce il codice identificativo disponibile o si lascia il campo "IdFiscaleIVA" valorizzato in coerenza con il paese (alcuni software accettano "OO99999999999").
- Natura dell'operazione: qui la regola cambia. Pur essendo forfettario, nelle fatture verso l'estero non si usa N2.2 (riservato alle operazioni non soggette del regime italiano), ma il codice natura coerente con la regola estera applicabile:
| Operazione | Natura | Note |
|---|---|---|
| Servizio a cliente UE business (B2B) | N2.1 | Art. 7-ter DPR 633/72 — non soggetta |
| Cessione di beni a cliente UE business | N3.2 | Cessione intracomunitaria non imponibile |
| Servizio a cliente extra-UE (B2B) | N2.1 | Fuori campo IVA per territorialità |
| Esportazione di beni extra-UE | N3.1 | Non imponibile art. 8 DPR 633/72 |
| Servizio a privato UE (B2C) | N2.2 | Operazione non soggetta (regime forfettario) |
Va inserita anche la consueta dicitura "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014" più, per le operazioni B2B UE/extra-UE, il riferimento all'art. 7-ter DPR 633/1972 ("operazione non soggetta a IVA per carenza del presupposto territoriale").
Fatture ricevute da fornitori esteri: l'autofattura
Qui la meccanica è più complessa. Quando un forfettario riceve una fattura da un fornitore estero (es. un abbonamento Adobe Creative Cloud intestato alla sede irlandese, una campagna Meta Ads fatturata da Facebook Ireland, una consulenza da uno studio francese, un acquisto di tema WordPress da uno sviluppatore tedesco), la fattura che arriva è un documento cartaceo o PDF del fornitore, non transitato dal SdI. Ma l'operazione va comunque trasmessa al SdI tramite autofattura elettronica.
I tipi documento da usare sono:
- TD17 — Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero. Il caso più frequente per i forfettari: software SaaS, piattaforme pubblicitarie, consulenze, hosting, commissioni marketplace, gateway pagamenti.
- TD18 — Integrazione per acquisto di beni intracomunitari. Quando compri merce o beni da un fornitore UE (es. hardware da un distributore tedesco), sopra la soglia 10.000 euro o se sei iscritto al VIES.
- TD19 — Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72. Beni già presenti in Italia ma venduti da soggetti non residenti (rara per i forfettari, più comune per le società).
Nell'autofattura il forfettario indica sé stesso sia come emittente che come destinatario, riporta i dati del fornitore estero nel blocco "CedentePrestatore" e applica l'IVA italiana come se fosse il fornitore (aliquota ordinaria 22% o quella prevista per il bene/servizio). L'IVA così calcolata va poi versata tramite F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 6099 per il mese, o codici 6001-6012 per la liquidazione mensile): il forfettario, pur non detraendola, è obbligato a corrisponderla — è la conseguenza tipica del reverse charge.
Attenzione al versamento IVA: questo è l'errore più frequente nei forfettari. Ricevi una fattura da 100 euro da un fornitore UE, emetti autofattura TD17 con IVA 22% (22 euro), e quei 22 euro vanno versati con F24 entro il 16 del mese successivo alla ricezione. Non farlo equivale a omesso versamento IVA, con sanzioni dal 25% al 30% dell'imposta non pagata (art. 13 D.Lgs. 471/1997). Il ravvedimento operoso riduce la sanzione progressivamente con il tempo trascorso.
Termini di trasmissione al SdI
Le scadenze per la trasmissione telematica delle operazioni estere sono state allineate ai termini ordinari della fatturazione elettronica:
- Fatture attive verso clienti esteri: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (stesso termine della fattura elettronica ordinaria) o entro il 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita (es. fatture di servizi continuativi).
- Autofatture per fatture ricevute da fornitori esteri: entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento estero (o al mese in cui è stata effettuata l'operazione, se la fattura arriva in ritardo).
Il SdI registra la data di trasmissione e l'Agenzia delle Entrate confronta le scadenze in sede di controllo automatico. Una fattura attiva del 10 ottobre 2026 va trasmessa al SdI entro il 22 ottobre 2026; un'autofattura per servizio ricevuto a ottobre 2026 va trasmessa entro il 15 novembre 2026.
Sanzioni per omissione o ritardo
La sanzione per omessa o errata trasmissione al SdI di un'operazione con l'estero è di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 400 euro al mese (art. 11 c. 2-quater D.Lgs. 471/1997). La sanzione è ridotta della metà (1 euro a fattura, max 200 euro al mese) se la trasmissione avviene entro 15 giorni dal termine originario.
Si può inoltre attivare il ravvedimento operoso per ridurre ulteriormente la sanzione, pagando entro 30 giorni un importo pari a 1/10 del minimo (0,20 euro a fattura), entro 90 giorni 1/9, oppure entro un anno 1/8 del minimo.
Sanzione più pesante, invece, per il mancato versamento dell'IVA da reverse charge: dal 25% al 30% dell'imposta dovuta (art. 13 D.Lgs. 471/1997), ridotta progressivamente con ravvedimento operoso. Per esempio, su 100 euro di IVA non versata, sanzione minima 25 euro, ridotta a 2,50 euro se ravvedi entro 30 giorni dalla scadenza.
Esempi pratici
Esempio 1 — Web designer che fattura un cliente tedesco da 8.000 euro
Luca, freelance forfettario di Vicenza (ATECO 62.01.00, coefficiente 67%), realizza una piattaforma web per un'azienda di Monaco di Baviera (VAT DE123456789, verificato su VIES). Compenso: 8.000 euro. Luca emette fattura elettronica con:
- Codice destinatario: XXXXXXX;
- Paese cliente: DE;
- VAT cliente: DE123456789;
- Natura: N2.1 (art. 7-ter);
- Imponibile: 8.000 euro, IVA 0, totale 8.000 euro;
- Dicitura forfettario standard + riferimento art. 7-ter DPR 633/72.
La trasmissione al SdI sostituisce il vecchio esterometro. Luca non deve compilare modelli Intrastat perché in quanto forfettario è esonerato dagli adempimenti Intrastat per le prestazioni di servizi (art. 50 c. 6 DL 331/1993). Gli 8.000 euro concorrono al limite degli 85.000 euro del regime e vengono tassati con coefficiente 67% (5.360 euro di reddito imponibile lordo). Niente LIPE perché il forfettario non ha obblighi di liquidazione periodica IVA.
Caso pratico — Anna e Google Workspace. Anna è consulente forfettaria. Paga 14,30 euro al mese a Google Ireland Limited per Google Workspace Business Starter. Ogni mese riceve via email una fattura irlandese senza IVA (con riferimento "reverse charge — art. 196 Dir. 2006/112/CE").
Anna deve emettere autofattura TD17 per ogni fattura ricevuta: imponibile 14,30 euro, IVA 22% (3,15 euro), totale 17,45 euro. Il file XML viene trasmesso al SdI entro il 15 del mese successivo. I 3,15 euro di IVA vanno versati con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo del mese di competenza).
Su 12 mesi: 37,80 euro di IVA da versare. Sembra poco, ma se Anna usa anche Meta Ads (200 euro/mese), Adobe (60 euro/mese), Hostinger (10 euro/mese), siamo a oltre 80 euro di IVA mensile da versare con F24 dedicato. Il rischio di dimenticarsi è altissimo se non si imposta un calendario o un software che automatizzi le scadenze.
Errori comuni da evitare
Dopo due anni di gestione esterometro per i forfettari (dal 2024) le criticità ricorrenti sono sempre le stesse:
- Credere che i forfettari siano esonerati. Lo erano fino al 2023, non più dal 2024. La modifica è arrivata con il D.L. 36/2022 conv. L. 79/2022.
- Usare N2.2 per fatture verso l'estero. Per le operazioni transfrontaliere servono i codici specifici (N2.1, N3.1, N3.2). N2.2 è solo per operazioni non soggette del regime italiano verso italiani.
- Dimenticare di versare l'IVA da reverse charge. L'autofattura TD17 al SdI non basta: l'IVA va anche pagata con F24 entro il 16 del mese successivo. Errore frequentissimo.
- Non trasmettere le fatture di pochi euro. Anche un abbonamento da 5 euro al mese genera un'autofattura obbligatoria, se il fornitore è estero. Non c'è soglia di esenzione.
- Confondere fatture senza IVA con operazioni escluse. Una fattura UE senza IVA (perché reverse charge) va comunque comunicata al SdI con autofattura TD17.
- Iscriversi al VIES senza necessità. Se hai pochi acquisti UE di beni (sotto 10.000 euro/anno), l'iscrizione VIES ti complica la vita perché obbliga al reverse charge anche per piccoli acquisti che altrimenti restano con IVA del fornitore.
- Versamento IVA cumulativo errato: alcuni forfettari aspettano il trimestre per versare l'IVA da reverse charge. È un errore: il versamento è mensile (entro il 16 del mese successivo all'autofattura), non trimestrale. La LIPE non si applica al forfettario.
Domande frequenti dei lettori
Se ho solo un cliente estero da 8.000 euro e nessun acquisto UE, devo fare comunque qualcosa?
Sì: devi emettere fattura elettronica per il cliente estero (XXXXXXX come destinatario, N2.1, art. 7-ter) e trasmetterla al SdI entro 12 giorni. Non hai obblighi di reverse charge perché non ricevi nulla. Non devi presentare LIPE né Intrastat per i servizi.
Devo iscrivermi al VIES come forfettario?
Dipende. Se vendi solo servizi B2B all'estero, il VIES è raccomandato perché molti clienti UE business chiedono il VAT del fornitore per applicare correttamente il reverse charge dalla loro parte. Se acquisti beni UE per più di 10.000 euro/anno, il VIES è obbligatorio. Per piccoli acquisti di servizi (Google, Meta, Adobe ecc.), il VIES non è strettamente necessario — il reverse charge scatta comunque.
Esiste un cumulativo IVA per più fatture estere nello stesso mese?
Puoi presentare un unico F24 mensile che cumula tutti gli importi IVA da reverse charge del mese (codice tributo unico). Le autofatture al SdI però restano una per fattura ricevuta — il SdI non consente cumulativi.
Cosa succede se mi accorgo di non aver fatto l'esterometro per fatture di 3 mesi fa?
Procedi con il ravvedimento operoso: emetti le autofatture mancanti, trasmettile al SdI, versa l'IVA arretrata con F24 indicando il mese di competenza originario + sanzione ridotta + interessi legali calcolati giorno per giorno. Per la sanzione di trasmissione tardiva, 2 euro a fattura ridotta a 1/8 con ravvedimento entro un anno (0,25 euro a fattura). La maggiore esposizione è sull'IVA non versata: meglio sanare subito.
Come semplificarsi la vita
Gestire manualmente l'esterometro è complicato perché richiede di generare file XML con tipi documento specifici, codici natura corretti e la giusta compilazione dei campi fornitore estero. Un software di fatturazione adeguato guida l'utente nella selezione del tipo documento (TD17/18/19) e genera automaticamente l'autofattura a partire dalla fattura estera ricevuta, riducendo drasticamente il rischio di errore. Vale la pena valutarne uno se hai più di 3-4 operazioni estere al mese.
Per consolidare il quadro generale delle scritture forfettario leggi anche la guida alla fatturazione elettronica, gli esempi di diciture e codici natura e la tabella dei coefficienti di redditività per capire come i ricavi esteri entrano nel calcolo dell'imposta sostitutiva.
Vuoi simulare l'impatto di fatturato estero sulla tua tassazione forfettaria? Usa il nostro calcolatore gratuito: i ricavi esteri rientrano nel limite degli 85.000 euro e nel calcolo dell'imposta sostitutiva (5% o 15% × reddito imponibile coefficiente-corretto).