Banner guida LIPE e regime forfettario: obblighi ed esoneri IVA per forfettari 2026

LIPE e Regime Forfettario: Cosa Devono (o Non Devono) Fare i Forfettari

La Liquidazione Periodica IVA è un adempimento del mondo IVA, e il forfettario in IVA non ci sta: è esonerato dalla LIPE, sempre. Eppure ogni tanto ricevi una fattura in reverse charge da un'azienda di pulizie o paghi un consulente extra-UE e diventi debitore dell'IVA su quella singola operazione. Vediamo perché il forfettario resta esonerato dalla LIPE anche in questi casi, e cosa invece deve fare davvero: versare l'IVA con F24.

Cos'è la LIPE

La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA, nota come LIPE, è stata introdotta dall'art. 21-bis del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010. Obbliga i contribuenti IVA a trasmettere trimestralmente all'Agenzia delle Entrate un riepilogo delle operazioni attive, passive, dell'IVA a debito o credito e dei versamenti effettuati nel trimestre. È il "diario fiscale" trimestrale di chi applica l'IVA.

Il forfettario, per natura, vive in un mondo senza IVA: non la addebita in fattura (codice natura N2.2), non la detrae sugli acquisti, non versa nulla periodicamente, non presenta la dichiarazione IVA annuale. La L. 190/2014, art. 1 comma 58 lo esonera espressamente dalla LIPE. Punto. Per il 95% dei forfettari finisce qui.

Esistono però tre situazioni in cui il forfettario diventa debitore d'IVA su operazioni passive e deve versarla con F24, anche se non l'addebita sulle vendite. Attenzione: in tutti e tre i casi resta comunque esonerato dalla LIPE e dalla dichiarazione IVA annuale (art. 1, comma 58, L. 190/2014); cambiano solo il versamento dell'imposta e, dove previsto, gli elenchi INTRASTAT o l'esterometro.

La regola generale: esonero pieno

L'art. 1, comma 58, L. 190/2014 esonera il forfettario:

  • dal versamento dell'IVA e dalle liquidazioni periodiche;
  • dall'obbligo di dichiarazione annuale IVA;
  • dagli obblighi di registrazione (registri IVA e fatture);
  • dalla comunicazione LIPE;
  • dall'obbligo di operare come sostituto d'imposta (con eccezioni: vedi forfettari con dipendenti).

Se emetti fatture verso clienti italiani (o esteri privati) senza acquisti intra-UE rilevanti, senza ricezione di fatture in reverse charge e senza acquisti di servizi da fornitori extra-UE, la LIPE per te non esiste. Né mai esisterà finché resterai in regime.

Riassumendo. Niente IVA in fattura, niente LIPE, niente dichiarazione IVA annuale. L'IVA, nel tuo mondo, semplicemente non esiste come tributo periodico.

Caso 1: acquisti intra-UE oltre 10.000 euro

Quando acquisti beni o servizi da fornitori comunitari (uno SaaS irlandese, un grossista tedesco, un consulente francese) l'art. 38 D.L. 331/1993 distingue due regimi in base alla soglia dei 10.000 euro annui di acquisti intra-UE.

Sotto i 10.000 euro annui

Il fornitore UE ti tratta come un consumatore finale: ti addebita l'IVA del suo Paese (es. 19% se è tedesco, 23% se è irlandese) e per te finisce lì. Niente VIES, niente integrazione, niente Intrastat, niente LIPE. Stai semplicemente comprando come un privato qualsiasi.

Sopra i 10.000 euro annui (o iscrizione VIES volontaria)

Cambia tutto. Devi:

  • Iscriverti al VIES (sistema scambio informazioni IVA UE), tramite istanza all'Agenzia delle Entrate via Entratel/Fisconline. L'iscrizione ti rende un "operatore UE" agli occhi dei fornitori.
  • Comunicare la tua partita IVA al fornitore, che da quel momento ti fatturerà senza IVA (con la sua causale "operazione UE non imponibile").
  • Integrare la fattura ricevuta applicando l'IVA italiana (di norma 22%) e numerandola sul registro acquisti e vendite (anche se non sei tenuto a tenere registri, devi tracciare queste operazioni).
  • Versare l'IVA così calcolata entro il 16 del mese successivo a quello dell'operazione, con F24 codice tributo 6099.
  • Non presentare la LIPE: il forfettario ne resta esonerato anche in questo caso (art. 1 c. 58 L. 190/2014). L'operazione si comunica semmai con l'esterometro (servizi esteri).
  • Eventualmente presentare elenchi Intrastat acquisti (modello INTRA-2 bis) se la soglia mensile lo richiede.

Caso pratico — Stefano, web developer in forfettario

Stefano paga 1.500 euro al mese di abbonamento a un SaaS irlandese (Stripe, HubSpot, simili) e 200 euro al mese di hosting tedesco. Totale annuo: 20.400 euro. Supera la soglia: deve iscriversi al VIES. Da quel momento i fornitori UE lo fatturano senza IVA. Stefano integra ogni fattura con il 22% italiano, versa l'IVA il 16 del mese successivo (codice 6099) e comunica l'operazione con l'esterometro — ma non presenta la LIPE, da cui resta esonerato. Sulle proprie fatture verso clienti italiani continua a fare N2.2 senza IVA: la sua attività attiva non cambia.

L'iscrizione al VIES si può anche fare volontariamente sotto la soglia, ma sconsigliamo: scattano comunque tutti gli obblighi sopra. Ha senso solo se stai per superare la soglia e vuoi semplificare l'anagrafica fornitori.

Caso 2: operazioni in reverse charge interno

Il reverse charge interno (inversione contabile) è previsto dall'art. 17, comma 6, DPR 633/1972 per alcune operazioni B2B. L'IVA invece di essere addebitata in fattura dal fornitore viene applicata dal cliente, che diventa debitore d'imposta. Il forfettario, quando è il cliente, deve comportarsi come un soggetto IVA ordinario per quella specifica operazione.

Le casistiche tipiche per i forfettari:

  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici (art. 17, c. 6, lett. a-ter): se sei un freelance con ufficio e chiami un'impresa di pulizie, scatta il reverse charge.
  • Cessioni di rottami metallici e materiali di recupero (lett. b, c, d).
  • Cessioni di PC, console, tablet, telefoni mobili e microprocessori tra soggetti IVA (lett. b-bis, b-ter, b-quater) — ma solo nei rapporti fra soggetti IVA, e con le soglie e le condizioni del provvedimento attuativo.
  • Servizi di subappalto in edilizia.

Quando ricevi una fattura in reverse charge, il fornitore italiano emette il documento senza IVA indicando "Inversione contabile art. 17 c. 6 DPR 633/1972". Tu devi: integrare la fattura applicando l'IVA al 22% e versarla via F24 (codice 6099) entro il 16 del mese successivo. Non devi presentare la LIPE: l'esonero dell'art. 1 c. 58 L. 190/2014 vale anche per queste operazioni.

Servizi B2B da fornitori extra-UE (art. 7-ter). Se acquisti consulenze, servizi digitali, abbonamenti software da un fornitore USA, UK, svizzero, australiano (qualsiasi paese fuori UE), l'operazione è territorialmente in Italia per la regola del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). Scatta il reverse charge esterno: la fattura arriva senza IVA, tu integri con il 22%, versi con F24 (codice 6099) entro il 16 del mese successivo e comunichi l'operazione con l'esterometro. Anche qui non è dovuta la LIPE. È il caso più frequente che incontriamo in studio.

Caso 3: split payment con la PA — NON genera LIPE

Lo split payment (scissione dei pagamenti) è disciplinato dall'art. 17-ter DPR 633/1972: nelle operazioni verso Pubbliche Amministrazioni, l'IVA viene versata direttamente dalla PA all'erario, e il fornitore riceve solo il netto. Ma il forfettario in fattura alla PA mette comunque natura N2.2 (no IVA) e la PA versa il netto pieno: lo split payment formalmente non si applica perché non c'è IVA da scindere.

Conseguenza: il forfettario che fattura alla PA non genera obbligo LIPE. È una confusione frequente che vediamo in molti utenti, soprattutto chi fattura come freelance a scuole, ASL o comuni. Tranquilli: il quadro VP qui non c'entra.

Cosa devi fare davvero (e cosa no)

Riepiloghiamo gli adempimenti reali del forfettario che riceve operazioni in reverse charge o effettua acquisti intra-UE sopra soglia. La regola d'oro: versi l'IVA, ma non fai la LIPE.

AdempimentoForfettario
Versamento IVA da reverse charge / intra-UE — F24 codice 6099, entro il 16 del mese successivo all'operazione
Esterometro (operazioni transfrontaliere), per acquisti di servizi/beni da soggetti esteri
INTRASTAT acquisti (INTRA-2 bis)Solo per acquisti intra-UE di beni, al superamento delle soglie
LIPE (liquidazioni periodiche)No — esonero art. 1 c. 58 L. 190/2014
Dichiarazione IVA annualeNo — esonero art. 1 c. 58 L. 190/2014
Quadro VP / registri IVANo

In altre parole, l'unico vero obbligo "attivo" è versare tempestivamente l'IVA dovuta con F24 (codice 6099) entro il 16 del mese successivo. Non c'è una liquidazione periodica da comunicare, non c'è un quadro VP da compilare, non c'è una dichiarazione IVA annuale.

L'errore che vediamo più spesso non è "saltare la LIPE" (che non è dovuta), ma dimenticare il versamento dell'IVA con codice 6099 entro il 16 del mese. È lì che scattano le sanzioni, recuperabili con il ravvedimento operoso.

Sanzioni: cosa si rischia davvero

Poiché il forfettario non presenta la LIPE, non esistono sanzioni per "omessa LIPE". Le sanzioni riguardano semmai:

  • Omesso o tardivo versamento dell'IVA da reverse charge: sanzione per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997), riducibile con il ravvedimento operoso.
  • Omessa integrazione della fattura in reverse charge: sanzione per ciascuna fattura non regolarizzata (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
  • Omesso o tardivo esterometro: sanzione per ciascuna operazione non comunicata, entro un tetto mensile.

Errori comuni che vediamo

Pensare che il reverse charge faccia scattare la LIPE. È l'equivoco più diffuso: il forfettario che riceve operazioni in reverse charge versa l'IVA con F24 ma non presenta né la LIPE né la dichiarazione IVA annuale — resta esonerato da entrambe per l'art. 1 c. 58 L. 190/2014. Per chiarimenti specifici vale comunque la pena confrontarsi con il commercialista.

Pensare di essere esonerati anche con SaaS extra-UE. Se paghi anche 50 euro al mese a un servizio USA per cui ricevi fattura, sei tecnicamente in reverse charge esterno. Cifre piccole, ma scattano gli obblighi. La soglia dei 10.000 euro vale solo per gli acquisti intra-UE di beni, non per i servizi (che hanno regole proprie ex art. 7-ter).

Non integrare le fatture estere. La fattura del fornitore arriva senza IVA. Tu devi "integrare" applicando l'IVA italiana (22% di norma) e versarla con F24. Senza integrazione, l'imposta non viene versata correttamente e l'operazione non risulta tracciata.

Iscriversi al VIES e poi non monitorare. Se ti iscrivi una volta, sei monitorato dal sistema VIES UE: i fornitori UE ti tratteranno sempre come operatore IVA. Anche se torni sotto soglia, gli obblighi restano fino alla cancellazione.

Non versare entro il 16 del mese. L'IVA da reverse charge si versa il 16 del mese successivo all'operazione (F24 codice 6099). Versare tardivamente attiva le sanzioni per omesso versamento, recuperabili con il ravvedimento operoso.

Domande frequenti dei lettori

Sono forfettario, compro un corso online di 300 euro da un'azienda americana. Cosa devo fare?

Sì, formalmente sì. Quei 300 euro sono un servizio acquistato in reverse charge esterno (art. 7-ter). No, la LIPE non la devi presentare: il forfettario ne è sempre esonerato. Devi però integrare con IVA 22% (66 euro), versare con F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo e comunicare l'operazione con l'esterometro. Molti ignorano questo adempimento sulle micro-operazioni: in caso di controllo è una contestazione fastidiosa.

Sono forfettario, ho ricevuto una fattura di un'impresa di pulizie italiana in reverse charge. Come faccio?

Integri la fattura applicando l'IVA al 22% sull'imponibile e versi con F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo. Nessuna LIPE: il forfettario ne è esonerato. Attenzione invece al versamento, perché è lì che scattano le sanzioni per omesso versamento (recuperabili con il ravvedimento operoso).

Devo presentare anche la dichiarazione IVA annuale?

No. Il forfettario è esonerato sia dalla dichiarazione IVA annuale sia dalla LIPE (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Le posizioni di IVA a debito si chiudono con il versamento mensile tramite F24.

Posso compensare l'IVA da reverse charge con crediti d'imposta?

Sì, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997. Crediti IRPEF, IRES, bonus formazione e altri crediti d'imposta utilizzabili in F24 possono compensare il codice 6099, nei limiti annuali ordinari di 700.000 euro.

Riferimenti normativi: L. 190/2014, art. 1 comma 58 (esonero LIPE forfettari); D.L. 78/2010, art. 21-bis (LIPE); DPR 633/1972, artt. 7-ter (territorialità), 17 c. 6 (reverse charge interno), 17-ter (split payment); D.L. 331/1993, art. 38 (intra-UE); D.Lgs. 471/1997, artt. 6 e 13 (sanzioni su omessa integrazione e omesso versamento); Risoluzione AdE 75/E/2018. Testi su Normattiva e Agenzia delle Entrate.