Uscita dal Regime Forfettario: Cause, Effetti e Come Gestirla
A un certo punto succede: i ricavi superano la soglia, apri una S.r.l. correlata, accetti un incarico in azienda che ti porta sopra i 35.000 euro di reddito da dipendente. A quel punto il forfettario decade. Vediamo le cause di uscita una per una, con date precise di effetto, gli adempimenti del passaggio al regime ordinario e gli errori che vediamo ricorrere piu' spesso in studio.
Il regime forfettario nasce con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 54−89) ed e' pensato per contribuenti di dimensioni contenute, con pochi vincoli amministrativi e senza obblighi IVA. Quando l'attivita' cresce oltre le soglie o la situazione personale cambia in modo significativo, la permanenza nel regime non e' piu' possibile e si transita verso il regime ordinario — nelle sue due varianti: contabilita' semplificata fino a 500.000/800.000 euro di ricavi a seconda del settore, contabilita' ordinaria sopra quelle soglie.
Capire quando scatta l'uscita e come gestirla operativamente e' decisivo per due ragioni concrete: evitare sanzioni per omissioni IVA e impostare per tempo la nuova organizzazione fiscale (registri, software, comunicazioni a clienti). Non c'e' un percorso "automatico": ogni causa di uscita ha tempistiche e adempimenti propri.
La mappa delle cause di uscita
Le cause di uscita dal regime forfettario si dividono in tre famiglie ben distinte, ciascuna con effetti diversi nel tempo.
| Famiglia | Cause | Effetto |
|---|---|---|
| Superamento soglia 85.000 euro | Ricavi/compensi tra 85.001 e 100.000 euro nell'anno | Uscita dall'1/1 dell'anno successivo |
| Superamento soglia 100.000 euro | Ricavi/compensi oltre 100.000 euro nell'anno | Uscita immediata dalla fattura che fa superare la soglia |
| Perdita requisiti / cause ostative | Reddito da dipendente > 35.000 euro, spese personale > 20.000 euro, partecipazioni vietate, cliente prevalentemente ex datore di lavoro, residenza estera | Uscita dall'1/1 dell'anno successivo |
L'unico caso in cui l'uscita avviene in corso d'anno e' il superamento dei 100.000 euro. Tutte le altre cause comportano l'uscita "differita" all'anno seguente: il forfettario chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la causa si e' verificata, e dal 1° gennaio dell'anno dopo si entra nel regime ordinario.
Superamento della soglia 85.000 euro: uscita dall'anno successivo
La soglia ordinaria per la permanenza nel forfettario e' di 85.000 euro di ricavi o compensi annui (innalzata dalla Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022, dai 65.000 precedenti). La verifica si fa per cassa: contano gli importi effettivamente incassati, non le fatture emesse e non ancora pagate.
Quando in un anno si supera questa cifra ma si resta sotto i 100.000 euro, l'uscita avviene dall'1/1 dell'anno successivo. L'anno in corso resta interamente in forfettario: si tassa tutto al 15% (o 5%) e non si applica IVA su nessuna fattura. Per un approfondimento dedicato leggi Limite 85.000 euro: cosa succede se lo superi.
Esempio lineare: nel 2026 incassi 90.000 euro. Tutto il 2026 resta in forfettario. Dal 1° gennaio 2027 entri in regime ordinario, con tutti gli adempimenti che vedremo piu' avanti.
Possibile rientro nel forfettario
Se nel 2027 (anno di regime ordinario) torni sotto gli 85.000 euro, puoi rientrare nel forfettario dall'1/1/2028. Il rientro non e' automatico: va comunicato all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi e con eventuale modello AA9/12 di variazione, e va verificata la sussistenza di tutti gli altri requisiti (cause ostative, redditi da dipendente, eccetera). Non c'e' un "periodo di osservazione" di tre anni come per altri regimi: bastano dodici mesi sotto soglia per rientrare.
Superamento della soglia 100.000 euro: uscita immediata
Qui il discorso cambia in modo netto. La L. 197/2022 ha introdotto, accanto alla soglia degli 85.000, una soglia ulteriore di 100.000 euro al superamento della quale l'uscita dal regime e' immediata, in corso d'anno, a partire dalla fattura che fa superare il tetto.
Le conseguenze operative sono pesanti:
- La fattura che fa superare i 100.000 euro va emessa con IVA. Quindi se sei un consulente, scrivi: imponibile X, IVA 22% Y, totale X+Y.
- Da quella fattura fino al 31 dicembre dell'anno, tutte le altre fatture vanno con IVA. Niente piu' regime fiscale RF19, niente piu' natura N2.2.
- L'intero reddito dell'anno (anche la parte prodotta sotto soglia, nei mesi precedenti) e' tassato con IRPEF ordinaria progressiva, non piu' con imposta sostitutiva. In pratica: si rifa' tutto il calcolo come se fossi stato in ordinario fin dal 1° gennaio.
- Scattano tutti gli obblighi del regime ordinario: registri IVA, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), dichiarazione IVA annuale, ritenuta d'acconto subita su prestazioni a sostituti d'imposta.
Caso pratico 1 — Stefano supera 100.000 euro a settembre 2026
Stefano e' consulente di marketing digitale, P.IVA dal 2019, codice ATECO 70.22.09 (coefficiente 78%), aliquota 15% (i 5 anni di aliquota agevolata sono scaduti nel 2023). Anno eccezionale nel 2026 grazie a tre grossi clienti corporate. Al 31 agosto 2026 ha incassato 96.500 euro. Il 12 settembre 2026 incassa una fattura da 7.000 euro: arriva a 103.500 euro. Da quel momento la sua vita fiscale cambia.
Conseguenze immediate. La fattura da 7.000 euro andrebbe emessa con IVA: imponibile 5.737,70 euro, IVA 22% 1.262,30 euro, totale 7.000 euro (oppure 7.000 + 1.540 di IVA = 8.540 se il cliente accetta il ricarico). Tutte le fatture da settembre a dicembre 2026 vanno con IVA. Da quel momento Stefano deve istituire i registri IVA, iscriversi al VIES se ha clienti UE, attivare la liquidazione trimestrale.
Ricalcolo dell'anno. L'intero reddito 2026 (103.500 euro di ricavi + altre fatture incassate prima e dopo) viene tassato con IRPEF ordinaria. Dedotti i contributi INPS, costi reali documentati (computer, abbonamenti, eventuale ufficio), e applicato il calcolo progressivo: 23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000, 43% oltre. La differenza rispetto al "se fosse rimasto forfettario al 15%" e' nell'ordine dei 10.000−15.000 euro di tasse in piu' sull'anno. Da pagare a saldo entro il 30 giugno 2027.
L'errore da non commettere. Stefano in agosto avrebbe potuto vedere arrivare il superamento: aveva 96.500 euro al 31/8 e una fattura pendente. Concordare con il cliente un pagamento dilazionato a gennaio 2027 sarebbe stato legittimo (la fattura resta del 2026, l'incasso slitta al 2027 ai fini cassa) e avrebbe salvato l'anno in forfettario.
Il "momento" del superamento. Per i professionisti vige il principio di cassa (rileva la data dell'incasso); per le attivita' commerciali, il principio di competenza (rileva la data dell'operazione). Tradotto: se sei consulente ed emetti il 30 novembre una fattura da 15.000 euro che ti farebbe superare i 100.000, ma il cliente paga a marzo dell'anno dopo, la soglia non e' stata superata nel 2026. Se sei artigiano o commerciante, il discorso e' diverso: rileva la data del bene ceduto/prestazione resa. Verifica sempre il criterio applicabile alla tua attivita'.
Altre cause di uscita: perdita requisiti e cause ostative
L'art. 1 c. 57 della L. 190/2014 elenca le cause di esclusione dal regime, alle quali si aggiunge il c. 71 che disciplina la decadenza per perdita requisiti. Una sintesi operativa.
Spese per lavoro dipendente o assimilato > 20.000 euro
Il forfettario non puo' avere spese per personale (collaboratori a progetto, dipendenti, lavoro accessorio, compensi a soci/amministratori) superiori a 20.000 euro lordi annui (art. 1 c. 54 L. 190/2014, parametro confermato per il 2026). Per chi vuole approfondire il tema vedi forfettario e dipendenti: limiti. Se si supera la soglia, uscita dall'anno successivo.
Redditi da lavoro dipendente o pensione > 35.000 euro
Soglia recentemente innalzata dalla Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1 comma 12, che ha portato il limite da 30.000 a 35.000 euro. Chi ha percepito nell'anno precedente piu' di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente o pensione non puo' essere o restare in forfettario. La verifica si fa nel "anno precedente": se nel 2025 hai percepito 38.000 euro da stipendio, nel 2026 non puoi essere in forfettario. Lo eri nel 2025 senza problemi, ma dall'1/1/2026 sei in ordinario.
Eccezione che molti dimenticano: chi cessa il rapporto di lavoro dipendente entro il 31/12 dell'anno precedente, e dimostra che la cessazione non e' "fittizia" con riassunzione immediata, puo' restare o entrare in forfettario anche con redditi sopra 35.000. La giurisprudenza in materia (Risoluzione AdE 7/E/2020 e Circolare 9/E/2019) chiede coerenza sostanziale.
Partecipazioni vietate
Due fattispecie distinte (art. 1 c. 57 lett. d). Primo: partecipazione in societa' di persone, associazioni professionali o imprese familiari, anche di minoranza. Una sola quota e' sufficiente. Secondo: controllo, diretto o indiretto, di una S.r.l. o associazione in partecipazione che esercita attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del forfettario. Qui la causa scatta solo se c'e' "controllo" (50%+) E "riconducibilita'" dell'attivita'. Una S.r.l. detenuta al 30% non blocca; una S.r.l. al 70% che fa attivita' completamente diversa non blocca.
Cliente prevalentemente ex datore di lavoro
Causa che vediamo ricorrere frequentemente. Se l'attivita' del forfettario e' svolta "prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o ex datori dei due anni precedenti" (art. 1 c. 57 lett. d-bis), il regime decade dall'anno successivo. Per "prevalentemente" la prassi dell'Agenzia (Circolare 9/E/2019) richiede oltre il 50% dei ricavi annui. La causa non scatta se l'attuale committente non e' mai stato datore di lavoro, o se lo e' stato piu' di due anni fa.
Residenza fiscale estera
Il forfettario richiede la residenza fiscale in Italia. Eccezione: residenti in altri Stati UE/SEE che producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia (art. 1 c. 57 lett. b L. 190/2014).
Effetti pratici dell'uscita
Fatturazione con IVA
Dalla data di uscita devi applicare l'IVA su tutte le fatture attive. Aliquota ordinaria 22% per la stragrande maggioranza dei servizi professionali; aliquote agevolate (4%, 5%, 10%) per casi specifici. Cambia il regime fiscale XML da RF19 a RF01 (regime ordinario). Cambia la natura IVA delle righe: niente piu' N2.2 (operazione non soggetta del forfettario), ma normale aliquota IVA al 22% o, per specifiche tipologie, regimi particolari (split payment per la PA, reverse charge per operatori UE, eccetera).
Sul piano commerciale: se hai clienti business (B2B), l'IVA che addebiti loro la detraggono interamente, quindi l'impatto sul prezzo finale e' zero. Se hai clienti privati (B2C, e.g. parrucchieri, estetisti, formatori per privati), il prezzo finale sale del 22% — e questo va comunicato chiaramente. La scelta e': assorbire l'aumento riducendo i propri margini, oppure ribaltarlo sul cliente.
Detrazione IVA sugli acquisti
Lato attivo, dal momento dell'uscita puoi detrarre l'IVA sugli acquisti di beni e servizi inerenti all'attivita'. Questo e' un vantaggio significativo per chi acquista beni strumentali consistenti (es. attrezzature, software professionali).
Per le giacenze (beni, merci, cespiti ammortizzabili) acquistate quando eri ancora in forfettario ma ancora utilizzate, e' possibile recuperare l'IVA non detratta tramite la rettifica della detrazione dell'art. 19-bis2 DPR 633/1972. La rettifica si calcola pro-quota per i cespiti pluriennali (es. su un'attrezzatura ammortizzabile in 5 anni, se la usi da 2 anni, recuperi 3/5 dell'IVA pagata).
Ritenuta d'acconto
Cambia anche il rapporto con i clienti sostituti d'imposta. Da forfettario non subivi ritenuta: incassavi al lordo. Dal regime ordinario, i clienti che sono sostituti d'imposta (S.r.l., S.p.A., enti, associazioni, professionisti) devono trattenere il 20% sui tuoi compensi professionali e versarli all'erario. La fattura espone compenso, IVA, ritenuta 20% e netto a pagare. Il 20% trattenuto sara' credito d'imposta in dichiarazione, ma intanto incassi meno cassa.
Tassazione IRPEF progressiva
Addio aliquota piatta del 15% (o 5%). Dal regime ordinario il reddito imponibile (ricavi meno costi documentati meno contributi INPS) e' tassato con IRPEF progressiva 2026:
- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% da 28.001 a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro;
- + addizionali regionali (variabili) e comunali.
Le deduzioni analitiche dei costi reali compensano parzialmente, ma per quasi tutti i forfettari con coefficiente del 67% o 78% il regime ordinario produce un carico maggiore. Per i coefficienti piu' bassi (40% commercio alimentare, 54% commercio non alimentare) la situazione si bilancia.
Adempimenti del passaggio: la checklist operativa
Cosa fare concretamente nel passaggio.
- Comunicare la variazione all'Agenzia Entrate con modello AA9/12 entro 30 giorni dalla data di uscita, dichiarando le opzioni IVA (regime di liquidazione mensile/trimestrale, eventuale iscrizione VIES, eccetera). In molti casi la variazione si desume automaticamente dalla dichiarazione dei redditi (quadro RR), ma comunicare con AA9/12 da' certezza temporale.
- Istituire i registri IVA: registro fatture emesse, registro acquisti, eventuale registro corrispettivi per chi vende al dettaglio. Tutti elettronici, integrabili con la fatturazione XML via SDI.
- Iscriversi al VIES se hai operazioni intra-UE attive o passive (cessioni e acquisti di beni/servizi con soggetti UE). Tempi di attivazione: 30 giorni circa.
- Aggiornare il software di fatturazione: regime fiscale RF01, aliquota IVA standard 22%, ritenuta d'acconto 20%, eliminazione natura N2.2.
- Aggiornare contratti e preventivi con i clienti, specificando che dalla data di uscita applicherai IVA e ritenuta. Comunicazione preventiva indispensabile per evitare contestazioni sulle prime fatture.
- Programmare le liquidazioni IVA: trimestrale per chi sta sotto 500.000 euro di ricavi (servizi) o 800.000 (beni), mensile sopra. Scadenze: 16 del secondo mese successivo (trimestrale), 16 del mese successivo (mensile).
- Calcolare la rettifica della detrazione sui cespiti gia' acquistati in forfettario: e' un beneficio che molti dimenticano.
Pianificare con anticipo: se vedi che a ottobre-novembre sei vicino alla soglia, fai una proiezione realistica. Se supererai gli 85.000 ma resterai sotto i 100.000, hai un anno per organizzarti. Se rischi di superare i 100.000, valuta di differire l'incasso di una fattura (purche' la dilazione sia genuinamente concordata) per restare nel regime l'anno in corso. E' una scelta legittima, non un'evasione.
Rinuncia volontaria al forfettario
Si puo' uscire dal forfettario anche volontariamente, optando per il regime ordinario nella dichiarazione dei redditi (comportamento concludente, art. 1 c. 70 L. 190/2014). L'opzione vincola per almeno tre anni: una volta usciti volontariamente, non si puo' rientrare nel forfettario prima del quarto anno.
La rinuncia volontaria conviene in alcuni casi specifici: hai molti costi reali deducibili, hai significativi acquisti di beni strumentali con IVA da recuperare, fatturi prevalentemente a B2B (che assorbono l'IVA senza problemi), vuoi versare contributi previdenziali consistenti per maturare pensione, intendi assumere personale o aprire un ufficio.
Per il confronto numerico, consultare forfettario o ordinario: quale conviene e passaggio da ordinario a forfettario.
Errori frequenti che vediamo in studio
1. "Tanto se sforo di poco, dichiaro 84.999 e basta." Sottodichiarazione = evasione, con sanzioni dal 120% al 240% (D.Lgs. 471/1997). Con la fatturazione elettronica e i controlli incrociati sui conti correnti, il rilevamento e' molto efficace.
2. "Ho superato i 100.000 a novembre, emetto le ultime fatture senza IVA e poi metto in regola a marzo." Sbagliato. La fattura emessa dopo il superamento dei 100.000 senza IVA e' irregolare dalla sua emissione: per regolarizzarla devi emettere una nota di variazione e una nuova fattura con IVA. Sanzioni da omissione applicabili.
3. "Sono uscito dal forfettario nel 2025, posso rientrare gia' nel 2026." Se l'uscita e' stata volontaria, devi aspettare tre anni (art. 1 c. 70). Se l'uscita e' stata "obbligatoria" (per superamento soglia o causa ostativa), puoi rientrare gia' nel 2026 se i requisiti tornano a essere rispettati. Distinzione fondamentale.
4. "Sono fuori, quindi non devo piu' inviare nulla all'SDI." Falso. La fattura elettronica e' obbligatoria sia in forfettario sia in ordinario: cambia solo il regime fiscale dichiarato (RF19 vs RF01) e l'addebito IVA.
5. Cespiti acquistati in forfettario, IVA mai recuperata. La rettifica della detrazione (art. 19-bis2 DPR 633/1972) consente di recuperare l'IVA pro-quota sui beni ancora utilizzabili al momento dell'uscita. Vediamo molto spesso clienti che hanno comprato attrezzature da 5.000−10.000 euro in forfettario e che, passando all'ordinario, dimenticano di esercitare la rettifica. E' un recupero significativo, va calcolato e indicato nella dichiarazione IVA del primo anno di ordinario.
Domande frequenti dei lettori
"Se supero i 100.000 euro in dicembre, devo davvero rifare tutta la tassazione dell'anno con IRPEF ordinaria?"
Si', purtroppo si'. La L. 197/2022 stabilisce che il superamento dei 100.000 euro produce uscita immediata e applicazione dell'IRPEF progressiva sull'intero reddito dell'anno, anche sulla parte gia' incassata sotto soglia. E' una norma severa, contestata in dottrina, ma confermata dalla prassi dell'Agenzia (Circolare 32/E/2023). L'unico modo per evitarla e' non superare la soglia: se a dicembre vedi arrivare un incasso che ti porterebbe oltre, valuta la dilazione concordata al gennaio successivo.
"Lavoro come dipendente con stipendio annuo lordo di 36.000 euro e ho aperto P.IVA forfettaria. Cosa devo fare?"
Dal 2025 il limite e' 35.000 euro (L. 207/2024). Se nel 2025 hai percepito 36.000 euro di reddito da dipendente, dal 1° gennaio 2026 non puoi essere in forfettario. Dovrai passare al regime ordinario. Verifica pero' due cose: (1) come si calcola il "reddito da dipendente": vanno inclusi gli stipendi tassati ordinariamente, non i ratei TFR ne' eventuali arretrati relativi ad anni precedenti tassati separatamente; (2) se il rapporto di lavoro e' cessato entro il 31/12/2025 e non hai prospettive di riassunzione, puoi mantenere il forfettario (eccezione consolidata in Risoluzione AdE 7/E/2020).
"Sono uscito dal forfettario per superamento 85.000 a fine 2025: a quanto ammontano i contributi INPS in piu' nel 2026?"
Dipende dall'aliquota della tua gestione. Se sei in Gestione Separata, l'aliquota resta la stessa (26,07% o 24%), quindi l'incremento e' proporzionale all'aumento di reddito imponibile. Se sei artigiano/commerciante, devi ricalcolare i contributi fissi senza la riduzione del 35% (che si applica solo al forfettario), e potresti trovarti con quasi 1.500−2.000 euro in piu' di contributi fissi annui solo per la perdita della riduzione. Per i professionisti in cassa, l'aliquota resta quella della cassa di appartenenza.
"Ho aperto una S.r.l. al 100% con la stessa attivita' del mio forfettario, sapendo della causa ostativa?"
Effetto: causa ostativa scattata. Dal 1° gennaio dell'anno successivo all'apertura della S.r.l. sei fuori dal forfettario. Sanzioni? Solo se nell'anno dell'apertura S.r.l. hai continuato a fatturare in forfettario senza segnalare l'evento: in quel caso scatta la rettifica con sanzioni per dichiarazione infedele. La via d'uscita "pulita" e': nel momento in cui apri la S.r.l. correlata, prepari il passaggio per l'1/1 dell'anno dopo. Se l'apertura S.r.l. e' invece su un'attivita' completamente diversa (e con controllo non riconducibile), la causa ostativa non scatta.
In sintesi: tre regole da appendere accanto al monitor
Ricavi monitorati mese per mese, soglie tenute sotto controllo, pianificazione del passaggio in anticipo. Tre indicazioni che riassumono tutto il resto.
- Sotto 85.000 euro: tutto come sempre, nessuna preoccupazione.
- Tra 85.001 e 100.000 euro: hai 12 mesi per organizzare l'uscita ordinata. Anno in corso al sicuro.
- Sopra 100.000 euro: uscita immediata, rifacimento integrale dell'anno con IRPEF ordinaria. Da evitare con pianificazione degli incassi a cavallo d'anno.
Un "tagliando" a ottobre di ogni anno con il commercialista, in cui si proiettano i ricavi degli ultimi due mesi e si valuta lo scenario di chiusura, evita il 95% dei problemi.
Riferimenti normativi citati
L. 190/2014 art. 1 commi 54−89 (regime forfettario), comma 57 (cause di esclusione), comma 71 (decadenza), comma 70 (rinuncia volontaria triennale); L. 197/2022 (innalzamento a 85.000 e introduzione fuoriuscita immediata sopra 100.000); L. 207/2024 art. 1 c. 12 (soglia 35.000 euro da dipendente/pensione); DPR 633/1972 artt. 19, 19-bis2 (rettifica detrazione), 21 (fattura), 24 (registri); D.Lgs. 471/1997 art. 1 (sanzioni dichiarazione infedele); Circolare Agenzia Entrate 9/E/2019; Circolare AdE 32/E/2023; Risoluzione AdE 7/E/2020 (cessazione lavoro dipendente). Per consultare i testi originali: Gazzetta Ufficiale, Normattiva, Agenzia delle Entrate.