Guida al passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: requisiti, rettifica IVA e convenienza

Passaggio da Regime Ordinario a Forfettario: Quando e Come Conviene

Il passaggio dal regime ordinario al forfettario non e' una pratica che si fa "quando si vuole". E' una scelta che opera dal 1° gennaio dell'anno successivo, presuppone i requisiti dell'art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014, e si porta dietro un adempimento che molti scoprono solo all'ultimo: la rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2 del DPR 633/1972. Vediamo come si pianifica davvero il transito, con tempi, calcoli e gli errori che vediamo piu' spesso in studio.

Da dove arriva la possibilita' di "tornare" al forfettario

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54-89, non e' un regime a cui si accede "una volta sola". Chi ha aperto la partita IVA in ordinario o in semplificato puo' transitare in forfettario in qualunque momento successivo, purche' al 31 dicembre dell'anno precedente sia in regola con tutti i requisiti d'ingresso. La scelta non e' definitiva: si puo' anche uscire e rientrare piu' volte nel corso della carriera professionale.

L'unico vincolo concreto e' quello triennale dell'opzione per il regime ordinario. Se in passato hai esercitato esplicitamente l'opzione (esempio classico: avevi i requisiti per il forfettario ma hai scelto l'ordinario per detrarre l'IVA su un grosso investimento), quell'opzione vincola per un triennio ai sensi del DPR 442/1997. Allo scadere del triennio puoi revocarla. Se invece non hai mai esercitato un'opzione esplicita ed eri in ordinario per superamento soglie o per altri vincoli oggettivi, nessun vincolo triennale: il transito e' libero appena rispetti i requisiti.

Chi puo' passare: i requisiti al 31 dicembre

Per applicare il forfettario dall'anno X, al 31/12 dell'anno X-1 devi rispettare tutti i requisiti di accesso, e non incorrere nelle cause ostative dei commi 57 e 88. Sintetizzando:

  • Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente, da ragguagliare ad anno per chi ha aperto in corso d'anno (art. 1 c. 54 L. 190/2014).
  • Spese per lavoro dipendente, collaborazioni, compensi a familiari ex art. 60 TUIR non oltre 20.000 euro lordi annui.
  • Redditi di lavoro dipendente o pensione non superiori a euro nell'anno precedente (la soglia non si applica se il rapporto di lavoro e' cessato).
  • Nessuna partecipazione in societa' di persone, associazioni professionali, imprese familiari; nessuna partecipazione di controllo, diretta o indiretta, in S.r.l. che svolgono attivita' economicamente riconducibile alla tua.
  • Attivita' non prevalentemente verso datori di lavoro attuali o degli ultimi due periodi d'imposta (con eccezione per chi inizia praticantato obbligatorio).
  • Residenza fiscale in Italia, o all'estero in uno Stato UE/SEE con almeno il 75% dei redditi prodotti in Italia.

Anche un solo requisito non rispettato blocca il passaggio. La verifica va fatta con calma a settembre-ottobre, perche' alcune cose (la chiusura della quota in S.r.l., per esempio) richiedono un atto notarile e dei tempi non comprimibili.

Quando si fa il passaggio: solo dal 1° gennaio

Questo e' il punto piu' frainteso. Il forfettario non si attiva in corso d'anno. L'opzione (o, meglio, l'applicazione del regime naturale) decorre sempre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se oggi sei in ordinario e i requisiti li hai, il transito avverra' il 1° gennaio dell'anno prossimo, non prima.

Ne discende un calendario operativo abbastanza preciso, che proponiamo ai clienti dello studio Quadra:

  • Settembre-ottobre dell'anno X-1. Verifica dei requisiti al 31/12, simulazione di convenienza confrontando ordinario e forfettario sul reddito atteso, censimento dei beni strumentali oggetto di rettifica IVA.
  • Novembre dell'anno X-1. Comunicazione informale ai clienti abituali che dal 1° gennaio le fatture saranno emesse senza IVA e senza ritenuta. Configurazione del software di fatturazione per il nuovo regime fiscale RF19 e per il codice natura N2.2.
  • Dicembre dell'anno X-1. Calcolo definitivo della rettifica IVA da indicare nella prossima dichiarazione IVA. Eventuale modello AA9/12 se ci sono variazioni anagrafiche da comunicare (uscita VIES, cambio ATECO).
  • Gennaio-aprile dell'anno X. Chiusura degli adempimenti residui dell'ordinario: LIPE del IV trimestre, dichiarazione IVA annuale, conservazione registri.

La comunicazione all'Agenzia: non serve un modulo dedicato

Non esiste un modulo "domanda di passaggio al forfettario". Il regime, come ricorda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016, e' considerato regime naturale per chi possiede i requisiti: si applica per comportamento concludente.

In pratica significa che dal 1° gennaio inizi a emettere fatture forfettarie (regime fiscale RF19 nell'XML, codice natura N2.2, dicitura ex commi 54-89 L. 190/2014, niente ritenuta), e la formalizzazione avviene nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui applichi il regime, compilando il quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche.

Due adempimenti formali pero' ci sono, e vanno valutati caso per caso:

  1. Modello AA9/12 entro 30 giorni dalla variazione, se devi comunicare cambiamenti anagrafici: ad esempio la cancellazione dal VIES (se eri iscritto e nel forfettario non intendi piu' fare operazioni intra-UE), oppure un cambio di codice ATECO. Senza variazioni, il modello non serve.
  2. Quadro LM nel modello Redditi PF: nel rigo LM1 dichiari il codice ATECO, nel LM2 il coefficiente di redditivita', LM3-LM21 il calcolo del reddito imponibile e dell'imposta sostitutiva. E' qui che si "ufficializza" il regime applicato.

Pratica consigliata. Tenere copia dell'ultima dichiarazione IVA annuale con la rettifica indicata nel quadro VF (sezione 3-bis), e dell'ultima dichiarazione dei redditi con quadro LM correttamente compilato. Sono i due documenti che, in caso di controllo formale, dimostrano la legittimita' del transito al regime agevolato.

La rettifica della detrazione IVA: il vero scoglio

Qui sta il passaggio piu' tecnico e quello dove vediamo gli errori piu' costosi. L'articolo 19-bis2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 impone, quando si transita da un regime con IVA detraibile a un regime senza IVA detraibile (come il forfettario), di restituire la quota di IVA detratta in passato che risulta "non giustificata" rispetto al nuovo regime.

La rettifica riguarda tre categorie di beni e servizi:

  • Beni ammortizzabili (computer, attrezzature, arredi, software di lunga durata) di costo unitario superiore a 516,46 euro, acquistati negli ultimi 5 anni rispetto alla data di passaggio (10 anni per i fabbricati). La rettifica si calcola in quinti (decimi per gli immobili) sulla base degli anni residui di "periodo di osservazione".
  • Beni in giacenza al 31/12 dell'ultimo anno in ordinario: merci comprate per essere rivendute e ancora in magazzino. Si restituisce per intero l'IVA detratta su quel valore.
  • Servizi non ancora utilizzati: canoni di locazione, abbonamenti pluriennali, manutenzioni anticipate. La quota dell'IVA detratta riferibile alla parte non ancora "consumata" va restituita.

L'importo della rettifica si versa contestualmente alla dichiarazione IVA annuale dell'ultimo anno in ordinario, presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il quadro di riferimento e' il VF, sezione 3-bis (rettifica della detrazione).

Esempio numerico. A novembre 2024 un grafico in ordinario acquista una workstation iMac da 2.500 euro + 550 euro di IVA, che detrae interamente. Dal 1° gennaio 2027 passa al forfettario. Il periodo di osservazione quinquennale corre dal 2024: al 31/12/2026 sono trascorsi 3 anni (2024, 2025, 2026) sui 5 totali. Restano 2 anni di "vita" del bene da rettificare: 550 × (2/5) = 220 euro da versare. La somma confluisce nel rigo VF70 della dichiarazione IVA 2026 (presentata nel 2027) e si paga con F24, codice tributo 6099, entro il 16 marzo 2027 o nei termini ordinari della dichiarazione.

Caso pratico: Andrea, artigiano elettricista in transito nel 2026

Caso pratico 1 — Andrea, da regime semplificato a forfettario

Andrea ha una piccola impresa individuale di impianti elettrici a Padova. Codice ATECO 43.21.01 (coefficiente forfettario 67%, gruppo "altre attivita"). Dal 2020 al 2025 e' stato in regime ordinario semplificato; nel 2025 ha fatturato 62.000 euro, con costi reali di 14.000 euro (materiali, carburante, telefonia, commercialista). Per il 2026 ha deciso di passare al forfettario.

Inventario al 31/12/2025: un furgone Fiat Doblo' acquistato a marzo 2023 per 18.000 + 3.960 IVA (detratta al 40% per uso promiscuo, 1.584 euro detratti), strumentazione professionale acquistata nel 2024 per 4.200 + 924 IVA, magazzino materiali per 2.800 + 616 IVA.

Calcolo rettifica:

  • Furgone: periodo osservazione 5 anni, residui 2 anni su 5. Rettifica = 1.584 × (2/5) = 633,60 euro.
  • Strumenti 2024: residui 3 anni su 5. Rettifica = 924 × (3/5) = 554,40 euro.
  • Magazzino: tutto rettificabile = 616 euro.
  • Totale da versare: 1.804 euro, indicati nel rigo VF70 della dichiarazione IVA 2025 e versati con F24 entro il 16/03/2026.

Confronto convenienza per il 2026 (stima ricavi 65.000 euro): in ordinario semplificato Andrea avrebbe pagato circa 18.000 euro di IRPEF + addizionali + INPS Artigiani, gestendo IVA, LIPE e ISA. In forfettario paga 65.000 × 67% = 43.550 di imponibile, 11.353 di contributi INPS Artigiani (riduzione 35% ex c. 77), 4.830 di imposta sostitutiva 15%, totale 16.183 euro. Risparmio di circa 1.800 euro l'anno, esattamente quanto la rettifica IVA "una tantum". Dal 2027 in poi il risparmio diventa netto.

Fatture a cavallo dell'anno: come si gestiscono

La fase di transizione tra ordinario e forfettario fa emergere alcune situazioni a cavallo. Sono frequenti e generano spesso confusione.

Fatture emesse nel vecchio regime, incassate nel nuovo. Per i professionisti vige il criterio di cassa (art. 54 TUIR): il reddito si tassa nell'anno dell'incasso. Ma l'IVA segue il criterio di esigibilita' del momento dell'emissione: una fattura emessa il 28 dicembre 2025 con IVA al 22% confluisce nella dichiarazione IVA 2025, anche se il bonifico arriva il 10 gennaio 2026. L'incasso del 2026, da forfettario, va dichiarato nel quadro LM come ricavo dell'anno X.

Fatture emesse nel nuovo regime con prestazione del vecchio. Caso meno frequente: hai eseguito una prestazione a dicembre 2025 ma fatturi il 5 gennaio 2026. Il principio cardine e' la data di ultimazione della prestazione (art. 6 DPR 633/1972): se la prestazione e' terminata in regime ordinario, la fattura si emette in regime ordinario anche se materialmente trasmessa allo SDI a gennaio. Nella prassi, in fattura si dichiara data documento 31/12/2025 e data trasmissione 05/01/2026.

Note di credito su fatture vecchie. Le note di credito a rettifica di fatture emesse in ordinario seguono il regime di emissione della fattura originaria: vanno emesse con IVA. Non si puo' "convertire" una fattura ordinaria emessa con IVA in una operazione senza IVA emettendo una nota di credito a gennaio.

Adempimenti residui da regime ordinario

Nei primi quattro mesi dell'anno di passaggio chiudi gli adempimenti dell'ultimo anno in ordinario:

  • LIPE del IV trimestre (Liquidazione Periodica IVA), scadenza 28 febbraio, per chi era in regime trimestrale. Approfondimento nella guida alla LIPE.
  • Dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile, con la rettifica della detrazione nel quadro VF sezione 3-bis e il relativo versamento.
  • Esterometro eventualmente da trasmettere per le operazioni transfrontaliere ex art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 dell'ultimo trimestre.
  • Chiusura e archiviazione dei registri IVA, dei beni ammortizzabili e degli incassi. Conservazione obbligatoria per 10 anni ex art. 22 DPR 600/1973 e art. 2220 c.c.
  • Modello Redditi PF dell'ultimo anno in ordinario, con quadro RG o RE e quadri RR/RS, da presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Convenienza: due conti con numeri veri

La convenienza non e' automatica. Dipende da tre variabili: il coefficiente di redditivita' associato al tuo ATECO, l'incidenza dei costi reali sul fatturato, l'aliquota agevolata di cui hai diritto (5% per i primi 5 anni, 15% a regime).

Prendiamo una consulente di marketing freelance con ATECO 70.22.09 (coefficiente 78%, gruppo "professionali"), 55.000 euro di fatturato annuo previsto e 6.500 euro di costi reali (software, abbonamenti, coworking, telefonia, viaggi).

Scenario A — Regime ordinario semplificato

  • Reddito imponibile (cassa): 55.000 − 6.500 = 48.500 euro.
  • Contributi Gestione Separata 2026 (26,07% non assicurati): 12.644 euro.
  • Reddito netto IRPEF: 48.500 − 12.644 = 35.856 euro.
  • IRPEF lorda con scaglioni 2026: circa 9.080 euro.
  • Addizionale regionale + comunale: circa 800 euro.
  • Gestione IVA, LIPE trimestrale, ISA, esterometro: tutto da fare.
  • Carico fiscale + contributivo ≈ 22.524 euro (40,9% del fatturato).

Scenario B — Regime forfettario, primo anno

  • Reddito imponibile forfettario: 55.000 × 78% = 42.900 euro.
  • Contributi Gestione Separata sulla base imponibile contributiva (no riduzione del 35% per professionisti, che vale solo per artigiani/commercianti): 42.900 × 26,07% = 11.184 euro.
  • Base imponibile imposta sostitutiva: 42.900 − 11.184 = 31.716 euro.
  • Imposta sostitutiva 15%: 4.757 euro. Oppure 5% se nei primi 5 anni: 1.586 euro.
  • Niente IVA, niente LIPE, niente ISA.
  • Carico complessivo a regime ≈ 15.941 euro (29% del fatturato).
    Carico nei primi 5 anni ≈ 12.770 euro (23,2% del fatturato).

Il risparmio annuo, a regime, e' di circa 6.580 euro; nei primi 5 anni quasi 9.750. Ai quali si aggiunge il vantaggio di tempo e stress: niente liquidazione IVA, niente registri, niente ISA, dichiarazione dei redditi piu' snella. Per gli artigiani e commercianti la convenienza aumenta perche' beneficiano della riduzione del 35% sui contributi INPS prevista dall'art. 1 c. 77 L. 190/2014.

Voce Ordinario semplificato Forfettario 15% Forfettario 5% (1-5 anno)
Reddito imponibile fiscale48.500 €42.900 € (forfait 78%)42.900 €
Contributi INPS GS12.644 €11.184 €11.184 €
Imposta personale9.880 € (IRPEF+addiz.)4.757 €1.586 €
Adempimenti IVA/ISATuttiEsoneroEsonero
Carico totale22.524 €15.941 €12.770 €

Quando l'ordinario resta migliore. Se i tuoi costi reali superano la quota "esente" del forfait (cioe' eccedono il 22% del fatturato per professionali, il 60% per commercio), l'ordinario consente la deduzione analitica e diventa piu' conveniente. Tipici esempi: agenzie creative con personale dipendente, e-commerce con costi di merce e logistica vicini al 50% del prezzo, fotografi con investimenti continui in attrezzatura. Il nostro calcolatore ti permette di fare il confronto in un minuto.

Errori comuni che vediamo nello studio

Cinque inciampi tipici di chi prepara da solo il passaggio, senza confrontarsi con un commercialista.

1. Dimenticare la rettifica della detrazione IVA. E' la voce piu' frequentemente omessa. Senza versamento, in caso di controllo l'Agenzia recupera l'imposta con sanzione dal 90% al 180% e interessi. Il ravvedimento operoso e' ammesso ma riduce solo parzialmente l'onere.

2. Tentare il passaggio a meta' anno. Il regime forfettario decorre solo dal 1° gennaio. Emettere fatture senza IVA a luglio "perche' ora ho i requisiti" e' una violazione che porta a riqualificare tutte le fatture come imponibili e a recuperare l'IVA non addebitata.

3. Non revocare il VIES. Se nel forfettario non farai operazioni intra-UE, conviene chiedere la cancellazione dal VIES. Restando iscritto, sei tenuto a presentare modelli Intrastat e a gestire il reverse charge anche per piccoli acquisti UE.

4. Sottovalutare le note di credito a cavallo. Una nota di credito di gennaio relativa a fattura di novembre va con IVA. Capita di vedere note "forfettarie" che annullano fatture ordinarie: tecnicamente sbagliato e in genere lo SDI accetta lo stesso il documento, ma in dichiarazione IVA si genera un disallineamento che attira controlli formali.

5. Confondere "comportamento concludente" con "fai quello che vuoi". Il comportamento concludente significa applicare integralmente le regole del nuovo regime dal 1° gennaio: niente IVA su tutte le fatture, codice natura N2.2, regime fiscale RF19 nell'XML, dicitura ex L. 190/2014. Una sola fattura emessa con IVA "per errore" puo' essere interpretata come rinuncia tacita al forfettario.

Domande frequenti dei lettori

"Posso uscire dal forfettario e rientrarci dopo qualche anno?"

Si'. Non c'e' un numero massimo di transiti nella vita professionale. L'unico vincolo e' quello triennale che scatta in caso di opzione esplicita per il regime ordinario (DPR 442/1997). Se sei uscito per superamento soglie o per cessazione automatica di un requisito, il rientro e' immediato appena i requisiti tornano a essere soddisfatti al 31/12.

"La rettifica IVA si paga anche se cambio solo regime contabile, da ordinario a semplificato?"

No. La rettifica ex art. 19-bis2 si applica solo nei transiti che modificano la posizione IVA in maniera sostanziale (da regime con detrazione a regime senza detrazione, o viceversa). Tra ordinario completo e semplificato, l'IVA resta detraibile in entrambi: nessuna rettifica.

"Se ho aperto la partita IVA a marzo dell'anno scorso in ordinario, posso passare a gennaio?"

Si', purche' rispetti il limite degli 85.000 euro ragguagliato ad anno. Esempio: se hai aperto il 1° marzo e fatturato 65.000 in 10 mesi, il ragguaglio ad anno e' 65.000 × (12/10) = 78.000 euro: sei sotto soglia. Se hai fatturato 80.000 in 10 mesi, il ragguaglio porta a 96.000 e non puoi accedere.

"Conviene aspettare di avere un anno con pochi ricavi per passare?"

La regola guarda all'anno X-1 (ricavi sotto 85.000 euro nell'anno solare precedente), non al "trend" pluriennale. Se nell'anno X-1 hai 80.000 di ricavi e nell'anno X prevedi 60.000, puoi passare nell'anno X. Non c'e' bisogno di "fare un anno scarico" per essere ammessi.

In sintesi: pianificare con sei mesi di anticipo

Il transito al forfettario non e' uno switch da premere il 31 dicembre. Va impostato gia' a settembre con la verifica dei requisiti, perfezionato a novembre con il calcolo della rettifica e la comunicazione ai clienti, completato fra gennaio e aprile dell'anno successivo con la chiusura degli adempimenti residui. Sei mesi di anticipo sono il margine giusto per non lasciare nulla al caso. Chi arriva al 1° gennaio con la rettifica gia' calcolata, il software di fatturazione gia' configurato e i clienti informati, vive il primo trimestre da forfettario con la testa libera per lavorare.

Riferimenti normativi citati: L. 190/2014, art. 1 commi 54-89 (regime forfettario), comma 77 (riduzione contributiva), comma 65 (aliquota agevolata 5%); DPR 633/1972 art. 19-bis2 (rettifica detrazione), artt. 6 e 21 (esigibilita' e fatturazione); DPR 442/1997 (vincolo triennale opzioni); D.Lgs. 127/2015 (esterometro); art. 22 DPR 600/1973 (conservazione registri); Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 (chiarimenti sul regime).

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