Forfettario e E-commerce (Shopify, Amazon, Etsy): Guida Fiscale 2026
Vendere online in regime forfettario si puo'. Anzi, sotto i 85.000 euro di ricavi e' spesso la scelta migliore. La complicazione non sta nell'apertura della partita IVA, ma nei dettagli operativi: la soglia di 10.000 euro per le vendite UE che fa scattare l'OSS, il marketplace che a volte e' venditore "apparente" e a volte no, l'IVA in reverse charge sugli acquisti intra-UE che e' un costo secco. Questa guida mette in fila le scelte da fare, citando le norme e portando casi concreti che vediamo in studio.
Il punto di partenza: forfettario e commercio elettronico
Il regime forfettario disciplinato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54-89, non pone preclusioni specifiche per il commercio elettronico. La regola e' quella generale: ricavi annui non superiori a 85.000 euro, calcolati al netto dell'IVA che peraltro il forfettario non addebita. La soglia, come ricorda l'Agenzia delle Entrate nelle proprie circolari, e' stata portata a 85.000 euro dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata anche per il 2026.
Il vantaggio piu' citato e' l'assenza di IVA sulle vendite domestiche: il forfettario applica il codice natura N2.2 in fattura, il cliente paga il prezzo "secco" e questo si traduce in margine o in competitivita' a seconda di come imposti i listini. Il secondo vantaggio, meno raccontato ma piu' pesante in valore assoluto, e' il coefficiente di redditivita': 40% per il commercio, contro il 78% delle attivita' professionali. Su 60.000 euro di ricavi, il reddito imponibile per un commerciante e' 24.000 euro, per un professionista 46.800. La differenza, applicando 15% di imposta sostitutiva e i contributi della Gestione Commercianti, supera spesso i 6.000 euro l'anno.
Il rovescio della medaglia e' altrettanto importante: niente deduzione analitica dei costi. Per un e-commerce a basso margine (dropshipping, reselling di prodotti commodity, gadget personalizzati con costi di stampa elevati), il 40% forfettario puo' sovrastimare il reddito reale. Vale sempre la pena fare due conti veri prima di scegliere il regime. La nostra guida al confronto ordinario-forfettario ha una tabella che chiarisce dove sta la soglia di indifferenza.
Codici ATECO e coefficiente del 40%
Per il commercio al dettaglio via internet l'Istat mantiene aggiornata la classificazione ATECO (versione 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025). I codici tipici per un e-commerce B2C sono:
- 47.91.10 — Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.
- 47.91.20 — Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, radio, telefono, corrispondenza.
Entrambi rientrano nel gruppo "commercio" dell'Allegato 4 alla L. 190/2014, con coefficiente 40%. Il 60% restante e' il "costo presunto" che la norma riconosce a forfait: niente da dimostrare, niente da documentare, ma neanche niente da dedurre oltre. Per una panoramica completa rimandiamo alla tabella dei coefficienti aggiornata.
Attivita' mista. Se oltre a vendere prodotti offri servizi (consulenza, corsi, design), dichiari due codici ATECO. Nel forfettario si applica il coefficiente del codice prevalente per ricavi: se il commercio supera la consulenza, il 40% si applica anche ai compensi di consulenza. Tenere una contabilita' separata per ricavi e' comunque buona pratica in caso di controllo.
Caso pratico: Anna, vendite di accessori artigianali su Shopify
Caso pratico 1 — Anna, secondo anno di Shopify dalla Toscana
Anna vende collane in argento riciclato sul suo Shopify e in parallelo su Etsy. Codice ATECO 47.91.10, coefficiente 40%, secondo anno di attivita' quindi aliquota agevolata al 5% (rispetta i requisiti dell'art. 1 c. 65 L. 190/2014).
Ricavi 2026: 58.000 euro (di cui 14.000 da clienti UE B2C, 8.000 da USA, 36.000 Italia).
Reddito imponibile forfettario: 58.000 × 40% = 23.200 euro.
Contributi INPS Gestione Commercianti (riduzione 35% per forfettari ex art. 1 c. 77 L. 190/2014): circa 4.350 euro sul minimale piu' eccedenza.
Imposta sostitutiva 5%: 23.200 × 5% = 1.160 euro.
Anna ha superato i 10.000 euro di vendite intracomunitarie a privati e da maggio 2026 e' iscritta all'OSS. Le vendite USA, essendo esportazioni ex art. 8 DPR 633/1972, restano fuori da OSS e fuori IVA italiana. Tre regimi convivono nella stessa attivita': fattura italiana N2.2 per il mercato interno, fattura italiana N3.1 per l'export, vendita con IVA del Paese UE per le spedizioni intracomunitarie tramite OSS.
Fattura, documento commerciale, scontrino: la scelta operativa
Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica e' obbligatoria per tutti i forfettari, senza piu' la vecchia soglia di 25.000 euro. Per le vendite B2C online due strade convivono:
Fattura elettronica via SDI con codice destinatario 0000000 (sette zeri) per il consumatore privato. E' la modalita' piu' diffusa fra gli e-commerce strutturati: ogni ordine genera una fattura, niente registri corrispettivi da tenere, controllo dei ricavi puntuale. La guida alla fatturazione elettronica e gli esempi con le diciture sono i punti di riferimento per la compilazione corretta.
Documento commerciale online: per chi vende a privati come operatore di commercio al minuto, il D.Lgs. 114/1998 ammette ancora il regime dei corrispettivi telematici, sostitutivo della fattura quando questa non e' richiesta. Tecnicamente piu' complesso (serve un registratore telematico oppure il portale "Documento Commerciale Online" dell'Agenzia), oggi viene scelto solo da chi ha un punto vendita fisico e un canale online accessorio.
Nella prassi: il 90% degli e-commerce forfettari opta per la fatturazione elettronica integrata col gestionale dello store (Shopify, WooCommerce, PrestaShop hanno plugin dedicati). La nostra raccomandazione, per coerenza dei dati e semplicita' dei controlli, va nella stessa direzione.
La soglia dei 10.000 euro e il regime OSS
Il punto piu' tecnico, e quello su cui vediamo piu' errori. Quando vendi a privati consumatori in altri Paesi UE (vendite a distanza intracomunitarie, art. 41-bis D.L. 331/1993), per il primo "scaglione" di fatturato l'IVA resta quella italiana — per il forfettario nessuna IVA, dicitura ex L. 190/2014. La soglia oltre cui scatta la regola del Paese di destinazione e' di 10.000 euro annui complessivi di vendite UE, comprensivi anche delle prestazioni di servizi digitali (TBE).
Superata quella soglia, la Direttiva UE 2017/2455, recepita in Italia con il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, impone di applicare l'IVA del Paese del consumatore. Due strade:
- Identificazione IVA in ogni Stato UE dove vendi: ventisette possibili Paesi, ventisette adempimenti separati. Lasciamo perdere.
- Adesione al regime OSS (One Stop Shop): ti iscrivi sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, dichiari trimestralmente le vendite UE, versi all'erario italiano l'IVA estera che il portale si occupa di ripartire fra i Paesi di destinazione.
Attenzione al malinteso piu' comune. L'OSS non "rompe" il regime forfettario: la tua qualifica resta quella, la fattura italiana che emetti al cliente UE rimane senza IVA italiana (anche se sopra soglia, la natura cambia ma il forfettario non addebita IVA italiana). Quello che cambia e' che, in parallelo, devi calcolare e versare l'IVA del Paese estero. Nei software di e-commerce questo si traduce in due righe sullo stesso ordine: prezzo netto e IVA del Paese cliente, da incassare e successivamente riversare via OSS.
Il Regolamento UE 282/2011, art. 24-ter, contiene le regole sulla determinazione del luogo del consumatore (indirizzo IP, indirizzo di fatturazione, due elementi probatori non contraddittori). I plugin di e-commerce seri li applicano in automatico; sui custom builds artigianali vediamo spesso errori di rilevazione.
Vendite extra-UE: esportazioni e documentazione
Le vendite a consumatori fuori dall'Unione Europea (Stati Uniti, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Norvegia, ecc.) sono esportazioni, non imponibili IVA ex art. 8, comma 1, lettera a) del DPR 633/1972. Operativamente, per il forfettario, cambia poco: continui a non addebitare IVA in fattura. Il codice natura, pero', non e' piu' N2.2 ma N3.1 (operazioni non imponibili — esportazioni).
Quello che cambia davvero e' la documentazione doganale. Il corriere espresso (DHL, UPS, FedEx, GLS Global Express) gestisce in automatico la pratica doganale per spedizioni sotto certi valori e rilascia il DAU (Documento Amministrativo Unico) o un MRN che prova l'uscita della merce dal territorio UE. Quel documento va archiviato e conservato per 10 anni: e' la prova che giustifica la non imponibilita'.
Senza prova di esportazione, l'operazione viene riqualificata come cessione interna soggetta a IVA. Sul forfettario l'effetto e' diverso da un'azienda ordinaria (non c'e' IVA che salta), ma c'e' comunque un problema di natura della fattura: emetti N3.1 senza i requisiti di legge per applicarla, e in caso di controllo viene contestato.
Marketplace: chi e' davvero il venditore?
Amazon, Etsy, eBay, Vinted, Zalando, Cdiscount. La domanda non e' "posso vendere lassu' col forfettario" (risposta: si'), ma "chi emette la fattura al consumatore finale, io o il marketplace?".
La Direttiva UE 2017/2455 ha introdotto due ipotesi in cui il marketplace si trasforma da intermediario a "venditore presunto" ai fini IVA (art. 14-bis Direttiva 2006/112/CE):
- Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco fino a 150 euro. Tipico esempio: prodotto cinese spedito direttamente al cliente italiano tramite Amazon. Il marketplace e' considerato venditore agli effetti IVA, applica l'IVA italiana al consumatore (spesso tramite il regime IOSS), e tu come fornitore del marketplace emetti una fattura B2B verso Amazon stesso (operazione fra soggetti passivi).
- Vendite all'interno dell'UE effettuate da venditori non stabiliti nell'UE. Caso che ci interessa poco se sei un forfettario italiano (non rientri nel perimetro).
Negli altri casi — venditore italiano forfettario, stock in Italia, cliente italiano o UE — il venditore sei tu, anche se materialmente la transazione passa dal marketplace. Devi emettere fattura elettronica al cliente finale con tutte le diciture del forfettario. Amazon ed Etsy mettono a disposizione integrazioni con software di fatturazione (Fatture in Cloud, Aruba, Fattura24, FatturaPA-style export) che automatizzano l'emissione per ogni ordine. Vale la pena impostarle bene fin dall'inizio.
| Scenario | Chi emette fattura | Codice natura |
|---|---|---|
| Stock in Italia → cliente Italia | Venditore forfettario | N2.2 |
| Stock in Italia → cliente UE (sotto 10k) | Venditore forfettario | N2.2 |
| Stock in Italia → cliente UE (sopra 10k) | Venditore con IVA Paese UE via OSS | N7 / regola Stato consumo |
| Stock in Italia → cliente extra-UE | Venditore forfettario (esportazione) | N3.1 |
| Import da Cina ≤ 150 € tramite Amazon | Marketplace (venditore presunto) | fattura B2B verso marketplace |
Acquisti intra-UE: il reverse charge sulle merci
Compri merce da un fornitore tedesco, spagnolo o francese per rivenderla nel tuo store. Tre passi obbligati:
- Iscrizione al VIES. Si chiede all'Agenzia delle Entrate tramite il quadro I del modello AA9/12 in apertura, oppure successivamente con modello apposito. Senza iscrizione VIES il fornitore UE e' tenuto a fatturarti con IVA del suo Paese, e tu non puoi recuperarla.
- Comunichi la partita IVA al fornitore. Verifica che il tuo numero risulti attivo nella banca dati VIES europea.
- Applichi il reverse charge. Ricevi la fattura senza IVA dal fornitore UE. Integri la fattura con l'IVA italiana (22% se aliquota ordinaria), la annoti su un registro IVA degli acquisti dedicato e versi quell'IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 6099).
Costo secco. A differenza di un'impresa ordinaria, il forfettario non puo' detrarre quell'IVA: la versa e basta. E' il rovescio del "niente IVA in uscita". Per un e-commerce che acquista intra-UE volumi importanti, questo costo va incluso nella valutazione di convenienza fra forfettario e ordinario.
Sotto i 10.000 euro annui di acquisti intra-UE puoi (facolta', non obbligo) chiedere di essere trattato come "privato": il fornitore applica l'IVA del suo Paese e tu non hai reverse charge da gestire. Sopra quella soglia, scatta in automatico il regime ordinario degli acquisti intra-UE.
Dropshipping: il caso a complessita' variabile
Il dropshipping puro — cliente compra sul tuo sito, fornitore (spesso cinese, talvolta UE) spedisce direttamente al cliente — e' giuridicamente una "operazione triangolare". Tre attori, due fatture concettuali, una sola spedizione fisica.
Per il forfettario italiano cambia tutto a seconda di dove e' il fornitore e di dove e' il cliente:
- Fornitore cinese, cliente italiano, valore ≤ 150 €: in genere passa per Amazon o per regime IOSS. Il marketplace o l'intermediario IOSS pagano l'IVA italiana sul valore, tu emetti fattura al cliente con N2.2 (operazione interna forfettario).
- Fornitore cinese, cliente italiano, valore > 150 €: l'IVA all'importazione e' dovuta in dogana dal cliente finale (che paga il corriere come "rappresentante doganale"). Tu emetti fattura al cliente con N2.2.
- Fornitore UE, cliente UE, merce che non transita per l'Italia: scenario tecnicamente complesso, le regole delle operazioni triangolari intracomunitarie (art. 58 D.L. 331/1993) non sono pienamente compatibili con il regime forfettario. In studio vediamo che chi fa dropshipping intra-UE strutturato esce dal forfettario verso ordinario o S.r.l. quando i volumi diventano significativi.
Il consiglio operativo: prima di lanciare un'attivita' di dropshipping internazionale, fatti mappare i flussi da un commercialista. La differenza fra una struttura compliant e una "fai da te" puo' valere migliaia di euro di sanzioni in caso di controllo.
Caso pratico 2: Marco, dropshipping su Shopify dal magazzino italiano
Caso pratico 2 — Marco, primo anno di e-commerce
Marco apre uno store Shopify di accessori sportivi. Acquista lo stock da un fornitore italiano (S.r.l. di Padova) e lo tiene in un magazzino fiduciario. Codice ATECO 47.91.10, regime forfettario, aliquota 5% del nuovo iscritto.
Nei primi sei mesi fattura 18.000 euro: 15.000 da clienti italiani, 2.500 da clienti francesi e tedeschi (sotto soglia 10k), 500 da un cliente USA. Tutte fatture forfettarie, codice natura misto: N2.2 per Italia e UE sotto soglia, N3.1 per l'export USA. Niente OSS. Niente reverse charge (gli acquisti sono italiani con IVA che Marco paga ma non detrae — e' nei costi "forfettari" del 60%).
Il problema arriva a novembre: supera i 10.000 euro di vendite UE. Da quel momento, ogni nuova vendita francese deve applicare il 20% di IVA francese, ogni tedesca il 19%, ecc. Marco si iscrive all'OSS, configura Shopify per il calcolo automatico delle aliquote per Paese e dichiara la prima trimestralita' OSS entro il 30 aprile dell'anno successivo. La sua fattura italiana resta N7 (assoggettata a IVA in altro Stato UE).
Errori comuni che vediamo nello studio
Cinque errori che ricorrono ciclicamente sui dossier di e-commerce forfettari arrivati in studio Quadra.
1. Confondere la soglia OSS con la soglia di iscrizione VIES. Sono due cose diverse: 10.000 euro di vendite UE B2C fanno scattare OSS, l'iscrizione VIES serve per qualunque acquisto intra-UE da fornitori soggetti passivi.
2. Non emettere fattura sulle vendite Amazon "Buy with Prime". Amazon incassa, riversa il netto, sembra abbia fatto tutto lui. Sbagliato: la fattura italiana al cliente finale deve emetterla il venditore forfettario. Senza, e' omessa fatturazione.
3. Calcolare la soglia 85.000 euro al netto delle commissioni del marketplace. Le commissioni Amazon o Etsy sono costi della tua attivita', non riduzioni dei ricavi. Nel forfettario rilevano i ricavi lordi dell'85.000.
4. Trattare il dropshipping cinese come una rivendita italiana qualsiasi. Se il flusso non transita fisicamente per l'Italia, le regole IVA all'importazione e il ruolo del marketplace cambiano radicalmente. Va mappato caso per caso.
5. Dimenticare la conservazione dei DAU per le esportazioni. Senza prova doganale, l'agenzia in sede di verifica riqualifica le esportazioni come operazioni interne. Per chi vende molto fuori UE, e' un rischio operativo da non sottovalutare.
Domande frequenti dei lettori
"Posso aprire un e-commerce forfettario se ho gia' un lavoro dipendente?"
Si', a condizione che il reddito da lavoro dipendente o assimilato non superi i 35.000 euro lordi annui (verifica all'anno precedente, art. 1 c. 57 lett. d-ter L. 190/2014). Oltre quella soglia non puoi accedere al forfettario, e va valutato il regime ordinario semplificato.
"Devo iscrivermi alla Camera di Commercio anche se vendo solo online?"
Si'. L'attivita' di commercio (anche al dettaglio via internet) richiede iscrizione al Registro Imprese, contributo annuale alla CCIAA (circa 100-200 euro) e iscrizione INPS Gestione Commercianti (con riduzione contributiva del 35% per i forfettari, art. 1 c. 77 L. 190/2014). Non sei piu' un "libero professionista", sei una piccola impresa commerciale.
"Le spedizioni che fatturo al cliente concorrono ai miei ricavi?"
Si'. Se nel prezzo della fattura includi le spese di spedizione, il totale incassato concorre per intero ai ricavi del forfettario e al limite degli 85.000 euro. La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo i rimborsi anticipati "in nome e per conto" ex art. 15 DPR 633/1972 sono esclusi, e la spedizione gestita da te non rientra in questa fattispecie.
"Se sforo gli 85.000 euro a meta' anno, devo chiudere subito lo store?"
No, ma cambia il regime nell'anno successivo. Sotto i 100.000 euro, completi l'anno in forfettario e dal 1° gennaio successivo passi in ordinario. Sopra 100.000 euro nello stesso anno, scatta l'uscita immediata: dal momento del superamento applichi l'IVA su tutte le vendite (rettificando anche quelle precedenti del medesimo anno con nota di variazione).
Riepilogo operativo
Il forfettario funziona molto bene per la maggior parte degli e-commerce sotto gli 85.000 euro di ricavi: coefficiente 40% favorevole, niente IVA italiana sulle vendite domestiche, contributi INPS Commercianti ridotti del 35%. Le complicazioni emergono quando il flusso si fa internazionale: la soglia OSS dei 10.000 euro, il reverse charge sugli acquisti intra-UE che resta costo secco, le esportazioni extra-UE da documentare con DAU, i marketplace con regole IVA che cambiano in funzione di chi e' il venditore "vero".
La regola d'oro che ripetiamo a ogni nuovo cliente e-commerce: prima impostare bene la struttura fiscale, poi accendere il traffico. I margini del commercio online sono sottili e gli errori di setup non si recuperano facilmente in corsa.
Riferimenti normativi citati: Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, 65, 77; L. 197/2022 art. 1 c. 54 (soglia 85.000); DPR 633/1972 artt. 8 (esportazioni), 15 (rimborsi esclusi), 38-quater; D.L. 331/1993 artt. 41-bis e 58; Direttiva UE 2017/2455; D.Lgs. 83/2021 (recepimento pacchetto e-commerce); Reg. UE 282/2011, art. 24-ter (luogo del consumatore); D.Lgs. 114/1998 (commercio).
Simula le tasse del tuo e-commerce
Il nostro calcolatore gratuito applica il coefficiente del commercio (40%) ai tuoi ricavi e calcola imposta sostitutiva e contributi previdenziali della Gestione Commercianti, gia' con la riduzione del 35% prevista per i forfettari.
Usa il calcolatore