Flat Tax 5% Regime Forfettario: Requisiti e Come Ottenerla
Tra le richieste più frequenti che arrivano in studio: «apro una nuova partita IVA, posso avere il 5%?». Sembra una domanda semplice, ma nella pratica nasconde almeno tre trappole — e basta inciampare in una per pagare il triplo. In questo articolo vediamo chi ha davvero diritto all’aliquota agevolata, cosa dice la Legge 190/2014, quanto si risparmia in euro reali e cosa succede al sesto anno.
Di cosa parliamo, in due righe
Chi apre una nuova attività in regime forfettario, se rispetta certi requisiti, paga il 5% di imposta sostitutiva al posto del 15% per i primi cinque periodi d’imposta. Imposta sostitutiva significa che quel 5% (o 15%) prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP. Non sostituisce invece i contributi INPS, che continuano a viaggiare con le aliquote ordinarie della propria gestione previdenziale.
La fonte normativa è l’art. 1, commi 65 e 65-bis, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. La prassi chiave è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016, che ha sciolto i nodi più ricorrenti sul concetto di “nuova attività”.
Per chi sta valutando l’apertura della partita IVA, verificare in anticipo il diritto al 5% è il primo passo: può valere migliaia di euro nei primi anni.
I tre requisiti dell’art. 1, comma 65
La norma elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte contemporaneamente. Non a turno, non in due su tre: tutte insieme. Vediamole una per una, con i casi pratici che ricorrono più spesso.
1. Nessuna attività nei tre anni precedenti (lett. a)
Nei tre anni che precedono l’avvio della nuova partita IVA, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa. Nemmeno in forma associata o familiare. Il triennio si calcola a ritroso dalla data di inizio della nuova attività, giorno per giorno, non per periodo d’imposta.
Un esempio numerico: se apri la partita IVA il 1° aprile 2026, l’Agenzia verifica che tu non abbia esercitato alcuna attività dal 1° aprile 2023 in poi. Una vecchia partita IVA chiusa il 15 marzo 2023 va bene; una chiusa il 10 aprile 2023 fa decadere il requisito.
2. Niente “mera prosecuzione” del lavoro precedente (lett. b)
La nuova attività non deve essere, in sostanza, la continuazione di un lavoro che già svolgevi come dipendente o come autonomo. La norma fa salva un’eccezione: il praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni regolamentate.
È il requisito che genera più contenziosi. La Circolare 10/E/2016 ha chiarito che si parla di “mera prosecuzione” quando la nuova attività presenta gli stessi clienti, lo stesso settore e le stesse modalità operative di quella precedente. Stessa categoria ATECO con clienti diversi: di norma niente prosecuzione. Stesso datore di lavoro che “trasformi” in cliente principale: alta probabilità di contestazione.
3. Limite ricavi in caso di prosecuzione di attività altrui (lett. c)
Se la tua nuova partita IVA prosegue un’attività svolta da un altro soggetto — tipicamente per acquisto d’azienda, cessione o successione ereditaria — i ricavi di quel soggetto, nell’anno precedente, non devono aver superato il limite del regime forfettario (oggi 85.000 €). Per chi avvia un’attività davvero nuova questo requisito non si pone: scatta solo nei casi di subentro.
Attenzione: i tre requisiti vanno rispettati tutti insieme. Basta che uno solo manchi — magari per pochi giorni, vedi la lett. a) — per perdere il 5% e applicare direttamente il 15%. L’Agenzia delle Entrate può rettificare l’aliquota anche dopo anni, con sanzioni e interessi.
Tre casi pratici: chi ha diritto al 5% e chi no
I requisiti, sulla carta, sembrano lineari. Quando li applichi a una persona reale, le sfumature contano. Tre situazioni che vediamo ricorrere spesso.
Caso 1 — Giulia, designer: il 5% spetta
Situazione. Giulia ha 32 anni, è stata dipendente come graphic designer in un’agenzia di comunicazione fino a dicembre 2025. Nel marzo 2026 apre una nuova partita IVA come freelance, codice ATECO 74.10.21 (Attività di design di moda e design industriale), e inizia a lavorare per clienti diversi dall’ex datore: studi di architettura, piccole aziende di e-commerce, alcuni privati.
Verifica. Nessuna partita IVA nei tre anni precedenti (lett. a: ok). Il lavoro da dipendente non si trasferisce sugli stessi clienti, le modalità cambiano (gestione progetti diretta, fatturazione, autonomia su tempi e prezzi): non c’è mera prosecuzione (lett. b: ok). Non subentra in attività altrui (lett. c: non applicabile).
Esito. Giulia applica il 5% per cinque anni, dal 2026 al 2030 compresi. Dal 2031 passa al 15%.
Caso 2 — Luca, chiude e riapre: il 5% NON spetta
Situazione. Luca ha chiuso la sua partita IVA da consulente informatico nel dicembre 2024 (era al 15%). Nel febbraio 2026 ne apre una nuova, stesso ATECO 62.02.00, stessi servizi. Ha sentito dire che «basta riaprire e si torna al 5%».
Verifica. Il triennio della lett. a) parte dal febbraio 2026 e va indietro fino al febbraio 2023. In quella finestra Luca ha esercitato attività professionale (la P.IVA è rimasta aperta fino a dicembre 2024). Requisito mancato. In più, la riapertura con stessi servizi configura prosecuzione di attività autonoma precedente (lett. b).
Esito. Luca non ha diritto al 5%: applica il 15% fin dall’inizio. Se lo applicasse comunque, l’Agenzia in fase di controllo recupera la differenza con sanzione (90–180% dell’imposta) e interessi.
Caso 3 — Marco e l’ex datore: la trappola della lett. b
Situazione. Marco era dipendente in una software house, ATECO aziendale 62.01. A maggio 2026 si licenzia, apre partita IVA con codice 62.02.00 e firma un primo contratto da consulente proprio con la software house che lo aveva assunto. Fatturato previsto del primo anno: 90% dall’ex datore.
Verifica. Triennio pulito (lett. a: ok). Ma sul punto b) la Circolare 10/E/2016 è netta: stesso settore, stessi clienti (in questo caso uno solo, e per giunta l’ex datore), modalità di fatto sovrapponibili al rapporto subordinato. È mera prosecuzione. Va ricordato anche che, per gli ex dipendenti, esiste una causa ostativa al regime forfettario quando il fatturato verso l’ex datore supera il 50% nei due anni successivi alla cessazione (art. 1 comma 57 lett. d-bis L. 190/2014).
Esito. Marco rischia su due fronti: niente 5% e, soprattutto, possibile esclusione dal forfettario tout court. Nei primi due anni dopo le dimissioni il fatturato verso l’ex datore va tenuto sotto stretta osservazione.
Quanto si risparmia davvero: confronto 5% vs 15%
Dieci punti percentuali di differenza, su un’imposta sostitutiva, fanno tanto. Più tanto di quel che si immagina. Il calcolo è semplice: si parte dai ricavi, si applica il coefficiente di redditività del proprio ATECO, si sottraggono i contributi previdenziali versati, sul risultato si applica l’aliquota.
La tabella qui sotto mostra il risparmio annuo (e a 5 anni) per un professionista con coefficiente 78% e 5.000 € di contributi versati nell’anno.
| Ricavi annui | Reddito netto | Imposta al 5% | Imposta al 15% | Risparmio annuo | Risparmio 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.000 € | 14.500 € | 725 € | 2.175 € | 1.450 € | 7.250 € |
| 30.000 € | 18.400 € | 920 € | 2.760 € | 1.840 € | 9.200 € |
| 40.000 € | 26.200 € | 1.310 € | 3.930 € | 2.620 € | 13.100 € |
| 60.000 € | 41.800 € | 2.090 € | 6.270 € | 4.180 € | 20.900 € |
| 85.000 € | 61.300 € | 3.065 € | 9.195 € | 6.130 € | 30.650 € |
Calcolo: Reddito netto = (Ricavi × 78%) − 5.000 € contributi. Imposta = Reddito netto × aliquota. Sul quinquennio il risparmio cumulato va da circa 7.250 € per chi fattura 25.000 € l’anno, fino a oltre 30.000 € per chi si avvicina al tetto. Per chi vuole capire come ottimizzare ulteriormente, abbiamo una guida dedicata a come risparmiare legalmente tasse nel forfettario.
Simula il tuo caso. Il nostro calcolatore gratuito confronta imposta sostitutiva al 5% e al 15% con un click. Per il dettaglio dei versamenti F24 vedi il calcolo F24 forfettario.
Errori frequenti che vediamo
Lavorando con chi apre partita IVA, alcuni errori tornano con regolarità quasi statistica. Vale la pena fissarli, perché ognuno costa migliaia di euro.
Chiusura e riapertura “tattica”. Chi chiude la partita IVA al 15% pensando di riaprirla l’anno dopo per ripartire dal 5%: non funziona (vedi caso 2 di Luca). Il triennio non è rispettato e, anche se lo fosse, scatta la prosecuzione di attività autonoma.
Opzione per il regime ordinario in corsa. Se nei primi cinque anni esci dal forfettario — per scelta o per superamento dei requisiti — e poi rientri, il 5% non si recupera. La Circolare 10/E/2016 chiarisce che l’agevolazione vale per i primi 5 anni di applicazione continuativa del regime. Anche solo un anno fuori “brucia” il diritto.
Confondere il 5% con un’esenzione dai contributi. È un equivoco molto diffuso: l’aliquota al 5% è solo imposta sostitutiva. I contributi INPS si versano per intero. Artigiani e commercianti possono però chiedere la riduzione contributiva del 35%, prevista dal comma 77 della stessa Legge 190/2014. Maggiori dettagli nella guida ai contributi INPS 2026 per forfettari.
Sottovalutare la causa ostativa dell’ex datore. Anche quando il 5% sembra spettare, va verificato che nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente la fatturazione verso l’ex datore non superi il 50% del totale. Altrimenti decade direttamente il forfettario (art. 1 c. 57 lett. d-bis).
Dimenticare l’opzione in dichiarazione d’inizio attività. Sul modello AA9/12 (per persone fisiche) va barrato il flag del regime forfettario. Se ci si dimentica, il regime è comunque applicabile con comportamento concludente (Circolare 10/E/2016, par. 3.1.1), ma scatta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 11 D.Lgs. 471/1997).
Casi particolari chiariti dalle circolari
Praticantato professionale. Per avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e altre professioni regolamentate, il periodo di pratica obbligatoria non conta come attività precedente. Lo dice esplicitamente la Circolare 10/E/2016. Dopo l’abilitazione, l’apertura della prima partita IVA professionale dà pieno diritto al 5%.
Prestazioni occasionali. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA, sotto la soglia annua e con dichiarazione nei redditi diversi) non costituiscono “attività di impresa o di lavoro autonomo” ai fini della lett. a. Diverso il discorso per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), che la prassi assimila in alcuni casi ad attività autonoma.
Contratti misti dal 2025. La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro), art. 17, ha introdotto la possibilità di contratti che combinano lavoro subordinato e autonomo presso lo stesso datore, a condizioni precise (certificazione del contratto, non sovrapposizione con la subordinazione per oggetto, modalità e orario, datore con almeno 250 dipendenti). In questi casi specifici la causa ostativa della “mera prosecuzione” non opera. È una novità recente, con perimetro stretto: nel dubbio, far valutare il singolo caso a un professionista.
Cambio di codice ATECO durante il quinquennio. Aprire una partita IVA al 5%, poi cambiare attività e codice ATECO in corsa, non interrompe il quinquennio: il 5% prosegue fino al quinto anno, contando dall’apertura originaria. A patto, ovviamente, che la nuova attività resti nei limiti del regime forfettario.
Cosa succede al sesto anno
Una delle domande più ricorrenti, anche per chi è già dentro: «al sesto anno mi cacciano dal forfettario?». No. Quello che cambia è solo l’aliquota: si passa dal 5% al 15%. Il regime forfettario in sé non ha scadenza temporale e si può restare forfettari a tempo indeterminato, finché si rispettano i requisiti di accesso (ricavi sotto 85.000 €, nessuna causa di esclusione).
La transizione è automatica: non serve presentare comunicazioni, fare opzioni, cambiare regime. Il sesto periodo d’imposta parte con l’aliquota ordinaria del 15% e la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo riflette il cambio. Va però ricalibrato l’acconto d’imposta: il primo anno al 15% l’acconto si calcola comunque sul saldo dell’anno precedente (che era al 5%), quindi più basso del dovuto a regime — bene tenerne conto per non trovarsi con un saldo pesante l’anno dopo.
Al sesto anno può valere la pena fare un check completo: il forfettario al 15% è ancora il regime più conveniente, oppure i costi cresciuti rendono più vantaggioso passare all’ordinario? La guida sul confronto forfettario o ordinario aiuta a fare i conti.
Domande del lettore
Apro a metà anno: il quinquennio parte dal mese o dall’anno solare?
Il quinquennio si conta in periodi d’imposta, non in mesi. Se apri il 15 ottobre 2026, il primo periodo va dal 15 ottobre al 31 dicembre 2026 ed è già conteggiato come primo anno. Il quinto e ultimo anno al 5% sarà il 2030 intero. Aprire a inizio anno massimizza il vantaggio; aprire a ottobre/novembre “brucia” di fatto due mesi della prima annualità.
Posso avere il 5% se ho lavorato all’estero negli ultimi 3 anni?
Il requisito riguarda l’esercizio di attività d’impresa o professionale, ovunque svolta. Un’attività autonoma esercitata all’estero, se rientra nelle stesse categorie, fa decadere il requisito. Un rapporto di lavoro dipendente all’estero invece non rileva ai fini della lett. a (vedi caso 1 di Giulia), ma può rilevare ai fini della “prosecuzione” se gli stessi clienti seguono in Italia.
Se sforo gli 85.000 € nel terzo anno di 5%, perdo tutto?
Lo sforamento sopra 85.000 € ma sotto 100.000 € comporta l’uscita dal forfettario dall’anno successivo. Sopra 100.000 € l’uscita è immediata. In entrambi i casi, gli anni rimanenti di 5% si perdono: non si recuperano rientrando dopo nel forfettario. Più dettagli nell’articolo sul limite degli 85.000 euro.
Ho aperto P.IVA forfettaria al 15% per errore: posso correggere e applicare il 5%?
Sì, se i requisiti c’erano davvero. La correzione passa dalla dichiarazione dei redditi (quadro LM) e da un’eventuale istanza di rimborso per l’imposta versata in eccesso. Conviene farsi assistere: l’errore va documentato bene.
Il 5% si applica anche all’IRAP e all’IVA?
L’IRAP non si paga nel forfettario (né al 5%, né al 15%): è sostituita dall’imposta sostitutiva. L’IVA non si applica sulle fatture emesse in regime forfettario, ma non c’è nemmeno il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti.
In sintesi
L’aliquota al 5% è uno degli strumenti più concreti che la normativa fiscale italiana mette a disposizione di chi parte. Per cinque anni significa pagare un terzo di quello che pagheresti al 15%, su un’imposta che a sua volta sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Su 25.000 € di ricavi sono circa 1.450 € all’anno; su 85.000 € sono oltre 6.000 €. Cifre che spostano davvero la sostenibilità di un’attività nei primi anni.
I requisiti dell’art. 1 comma 65 sono però cumulativi e la prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla “mera prosecuzione” (Circolari 10/E/2016 e 17/E/2012) è chiara: stessi clienti + stessa attività + stesso settore = niente 5%. Prima di scegliere il regime e l’aliquota in sede di apertura, vale la pena fare due verifiche serie: sul triennio precedente e sui clienti del primo anno.
Riferimenti normativi e di prassi: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi 65, 65-bis e 57 lett. d-bis (testo su Normattiva); Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016; Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012; Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023; Legge 13 dicembre 2024, n. 203 art. 17 (contratti misti); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 art. 11 (sanzioni); INPS per la parte contributiva; Gazzetta Ufficiale per i testi originali.
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