Cause Ostative Regime Forfettario 2026: chi non puo' accedere

Apparire forfettari "sulla carta" e accorgersi dopo un anno di non averne mai avuto diritto e' uno dei guai piu' costosi. Il regime ha porte chiuse precise, fissate dall'art. 1 c. 57 della L. 190/2014: il limite dei 35.000 euro da lavoro dipendente, le partecipazioni societarie, la prevalenza dell'ex datore di lavoro, il tetto pregresso di 100.000 euro. In questa guida le esaminiamo una a una, con tabelle, esempi reali e gli interventi correttivi che a volte salvano la situazione.

Cosa sono le cause ostative

Le cause ostative sono condizioni soggettive del contribuente che, se presenti, impediscono di accedere al regime forfettario oppure, se sopravvenute durante l'attivita', ne causano l'uscita dall'anno successivo. Sono elencate al comma 57 dell'art. 1 della Legge 190/2014, con le lettere da a) a d-ter), e mirano a un duplice scopo: evitare elusioni (trasformare lavoro dipendente in lavoro autonomo solo per pagare meno tasse) e impedire lo spezzettamento di attivita' in piu' partite IVA con titolari di comodo.

La verifica si compie al momento dell'apertura della partita IVA (per chi inizia) e a ogni inizio anno (per chi e' gia' dentro). Una causa intervenuta nel 2026 comporta l'uscita dal forfettario dal 1 gennaio 2027. L'eccezione e' il superamento dei 100.000 euro di ricavi, che genera invece un'uscita immediata.

Le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate sono raccolte principalmente in tre fonti: la Circolare AdE 10/E del 2016 (chiarimenti iniziali post L. 190/2014), la Circolare AdE 9/E del 2019 (riforma della disciplina con la legge di bilancio 2019) e la Circolare AdE 32/E del 2023 (innalzamento soglia a 85.000). A queste si aggiungono decine di risposte a interpello che hanno consolidato la prassi.

Causa 1: limite 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente

Soglia aggiornata. Il limite e' stato innalzato da 30.000 a 35.000 euro dall'art. 1 c. 12 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e confermato anche per il 2026. Salvo ulteriori proroghe, dal 2027 tornerebbe a 30.000 euro.

Esclusione — art. 1 c. 57 lett. d-ter L. 190/2014

Chi nell'anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato (pensioni comprese) superiori a 35.000 euro lordi non puo' accedere al regime forfettario per l'anno corrente.

E' una delle cause piu' frequenti e meno comprese. Il limite si calcola sui redditi lordi dichiarati nella Certificazione Unica (ex CUD) dell'anno precedente. Vi rientrano: stipendi da lavoro dipendente, pensioni, indennita' di disoccupazione, NASpI, indennita' di maternita', redditi assimilati come collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, compensi degli amministratori di societa'.

La causa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e' cessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e non riprende nell'anno corrente. Quindi un dipendente con stipendio annuo di 42.000 euro che si licenzia il 31 ottobre 2026 puo' aprire la P.IVA forfettaria dal 1 gennaio 2027, anche se nel 2026 ha guadagnato come dipendente piu' di 35.000 euro. La cessazione deve essere effettiva e definitiva: una sospensione, una CIGS o un'aspettativa non equivalgono a cessazione del rapporto.

Esempio — quando il limite 30k fa scattare l'esclusione

Caso A — esclusione. Luca lavora come dipendente nel 2025 con reddito lordo 38.000 euro. A gennaio 2026 vuole aprire una P.IVA forfettaria part-time. Non puo': il reddito 2025 supera i 35.000 euro e il rapporto di lavoro e' ancora in corso. Deve aspettare di scendere sotto la soglia (per es. passare al part-time) o cessare il rapporto.

Caso B — ammissione. Sara lavora come dipendente nel 2025 con reddito lordo 28.000 euro. Puo' aprire la forfettaria nel 2026 mantenendo anche il lavoro dipendente.

Caso C — ammissione dopo cessazione. Marco lavora come dipendente fino a settembre 2025 con 40.000 euro su quei mesi. Cessa il rapporto. Puo' aprire la forfettaria nel 2026: il rapporto e' cessato entro il 31 dicembre 2025.

Per approfondire la coesistenza fra forfettario e lavoro dipendente, vedi la guida su forfettario e lavoro dipendente.

Causa 2: partecipazioni in societa'

Esclusione — art. 1 c. 57 lett. d L. 190/2014

Sono escluse dal forfettario le persone fisiche che:

  • Controllano (direttamente o indirettamente, anche tramite familiari) societa' a responsabilita' limitata (SRL) o associazioni in partecipazione che esercitano attivita' economicamente riconducibili a quella del forfettario.
  • Partecipano a societa' di persone (snc, sas, societa' semplici), associazioni professionali, imprese familiari, indipendentemente dalla quota detenuta.

Le partecipazioni che non escludono dal forfettario: SRL senza controllo (sotto il 50% e senza voto determinante); SRL anche di controllo ma con attivita' non riconducibile a quella del forfettario; SpA quotate o non quotate come azionista minoritario; ETF e fondi comuni; societa' estere senza controllo; quote in cooperative come socio prestatore.

La nozione di "attivita' economicamente riconducibile" e' ampia. La Circolare 9/E del 2019 chiarisce che si valuta non solo il codice ATECO della SRL e del forfettario, ma anche l'effettiva attivita' svolta: se la SRL serve gli stessi clienti del forfettario, usa gli stessi processi produttivi, o se il forfettario fattura prevalentemente alla SRL, c'e' riconducibilita' anche con ATECO diversi.

Il concetto di "controllo" e' quello dell'art. 2359 c.c.: maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, oppure voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante, oppure influenza dominante in virtu' di particolari vincoli contrattuali. Per le SRL conta anche il controllo "familiare": le partecipazioni del coniuge, dei parenti entro il 3 grado e degli affini entro il 2 grado si sommano alla propria.

Esempio — partecipazioni e forfettario

Caso A — esclusione. Giulia e' socia al 60% di una SRL che svolge consulenza informatica. Vuole aprire una P.IVA forfettaria come consulente informatica freelance. Non puo': ha il controllo di una SRL con attivita' riconducibile.

Caso B — esclusione. Paolo e' socio al 30% di una SNC che vende ricambi auto. Non puo' aprire una P.IVA forfettaria: la SNC e' societa' di persone, irrilevante la percentuale di partecipazione.

Caso C — ammissione. Anna e' socia al 40% di una SRL immobiliare. Vuole aprire una P.IVA forfettaria come graphic designer. Puo': non ha il controllo della SRL e l'attivita' della SRL non e' riconducibile al graphic design.

Caso D — ammissione. Marco possiede 5.000 azioni di una grande SpA quotata. Puo' aprire la forfettaria: le SpA non sono cause ostative se non c'e' controllo, e in una grande quotata il controllo individuale e' fattualmente impossibile.

Caso E — controllo familiare. Stefano detiene il 30% di una SRL di consulenza; suo padre detiene il 25%, sua moglie il 10%. Cumulativamente raggiungono il 65% del capitale: c'e' controllo familiare. Stefano non puo' aprire la P.IVA forfettaria come consulente per la stessa attivita'.

Caso pratico — Luca, socio di SRL e nuovo forfettario

Luca, 38 anni, ingegnere meccanico, e' socio al 45% di una SRL di impiantistica industriale. Vuole aprire una P.IVA forfettaria come consulente CAD/PDM freelance. Codice ATECO previsto: 71.12.10 (attivita' di ingegneria). Codice della SRL: 33.20.09 (installazione di macchine e impianti).

In studio analizziamo: niente controllo della SRL (sotto 50%, e gli altri soci non sono familiari), ma le attivita' sono "in parte riconducibili" perche' entrambe ruotano intorno alla progettazione industriale. La Circolare 9/E del 2019 chiarisce che senza controllo il forfettario e' ammesso anche con attivita' riconducibile: il vincolo del controllo e' necessario.

Conclusione: Luca puo' aprire la P.IVA forfettaria. Atttenzione pero': se in futuro acquistasse quote che gli portano il controllo sopra il 50%, scatterebbe la causa ostativa dall'anno successivo.

Causa 3: attivita' prevalente con ex datore di lavoro

Esclusione — art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014

E' esclusa dal forfettario la persona fisica che fattura prevalentemente (oltre il 50% dei ricavi) a soggetti per i quali ha svolto attivita' di lavoro dipendente o assimilato nei due anni precedenti.

Questa causa nasce per contrastare il fenomeno delle "false partite IVA": il dipendente che, su pressione dell'azienda, si licenzia e diventa forfettario continuando di fatto a lavorare per lo stesso datore alle stesse condizioni, con un risparmio fiscale e contributivo che danneggia il dipendente stesso (perde TFR, ferie, malattia, contributi pieni) e l'erario.

La verifica si compie annualmente, ex post: a fine 2026 si calcola la quota di ricavi 2026 proveniente da ex datori di lavoro del biennio 2024-2025. Se supera il 50% del totale ricavi, dal 1 gennaio 2027 scatta l'uscita dal forfettario.

La causa non si applica in tre situazioni esplicitamente previste:

  • L'attivita' professionale e' iniziata oltre due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (es. dipendente fino al 31/12/2022, P.IVA dal 1/1/2025: la causa non opera anche se nel 2026 fattura solo all'ex datore).
  • Il rapporto di lavoro pregresso era un praticantato obbligatorio (avvocato, commercialista, geometra, notaio, ecc.): il praticantato non si considera "lavoro dipendente" ai fini della causa ostativa.
  • L'attivita' del forfettario verso l'ex datore e' di natura completamente diversa rispetto a quella svolta come dipendente (es. ex impiegato amministrativo che apre P.IVA come elettricista e fattura lavori di impianti elettrici allo stesso ex datore).

Esempio — ex datore di lavoro

Caso A — esclusione. Luca lavora come dipendente per Alpha Srl fino a maggio 2024. Apre la P.IVA forfettaria a giugno 2024. Nel 2026 fattura 50.000 euro: 32.000 ad Alpha Srl, 18.000 ad altri clienti. Alpha rappresenta il 64% dei ricavi: scatta la causa ostativa. Dal 1 gennaio 2027 Luca esce dal forfettario.

Caso B — ammissione. Maria lavora come dipendente per Beta SpA fino a marzo 2023. Apre P.IVA forfettaria nel 2024 e continua a fatturare anche a Beta, ma per il 30% dei ricavi 2026. Resta nel forfettario: la quota verso ex datore e' sotto il 50%.

Caso C — ammissione per scadenza biennio. Giovanni lavora come dipendente fino a dicembre 2023. Apre forfettaria nel 2025. Nel 2026 fattura il 70% dei ricavi al suo ex datore: nessun problema, sono trascorsi piu' di due anni dalla cessazione (dicembre 2023 a gennaio 2026).

Caso D — ammissione per praticantato. Federica conclude il praticantato da commercialista presso lo Studio Gamma a fine 2024. Si iscrive all'albo, apre P.IVA forfettaria nel 2025. Nel 2026 fattura il 60% allo Studio Gamma. Nessuna causa ostativa: il praticantato e' esente.

Causa 4: limite 100.000 euro pregresso

Esclusione — art. 1 c. 71 L. 190/2014 (modificato da L. 197/2022)

Chi ha superato in qualsiasi anno la soglia di 100.000 euro di ricavi, con conseguente uscita immediata dal forfettario, non puo' rientrare nel regime finche' i ricavi non tornano stabilmente sotto la soglia ordinaria di 85.000 euro.

Il limite di 100.000 euro e' il "tetto duro" del forfettario, introdotto dalla L. 197/2022: superato in qualunque momento dell'anno, l'uscita e' immediata dalla fattura del superamento, con applicazione dell'IVA e cambio di regime fiscale gia' dall'anno corrente (non dall'anno successivo). E' il caso piu' severo, perche' obbliga a "spaccare" l'anno in due regimi.

Chi esce per superamento dei 100.000 puo' rientrare l'anno successivo solo se i ricavi dichiarati per l'anno di uscita sono tornati sotto gli 85.000 euro (cosa pressoche' impossibile se l'uscita era avvenuta in corso d'anno per superamento). In pratica si torna a quota 85k solo dopo un anno di "stacco" totale dal regime. Per approfondire le regole sulla soglia, vedi la guida al limite 85.000 euro.

Altre cause ostative meno frequenti

Regimi IVA speciali

Chi applica regimi IVA speciali (agriturismo, agricoltura ex art. 34 DPR 633/1972, vendite porta a porta, agenzie di viaggio in regime "art. 74-ter", rivendita usato in regime del margine) non puo' accedere al forfettario per l'attivita' rientrante nel regime speciale. Per le agenzie di viaggio e' ammesso solo per la parte di attivita' al di fuori del regime speciale.

Residenza estera

Sono esclusi i contribuenti non residenti in Italia, salvo i residenti in Stati UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. La residenza fiscale italiana e' quindi la regola generale per accedere al regime; gli iscritti AIRE che mantengono attivita' in Italia vanno valutati caso per caso.

Cessioni di immobili o mezzi di trasporto UE in via prevalente

Chi esercita in via prevalente o esclusiva l'attivita' di cessione di fabbricati o porzioni, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi a soggetti UE, e' escluso dal regime. La causa si applica solo alle attivita' "in via prevalente": un'attivita' principale di tutt'altra natura, con una cessione immobiliare sporadica, non genera esclusione.

Spese per lavoro dipendente oltre 20.000 euro

Il forfettario non puo' sostenere spese per lavoro dipendente e per collaboratori (inclusi co.co.co., utili agli associati in partecipazione di solo lavoro) superiori a 20.000 euro all'anno. Sopra questa soglia, esce dal forfettario dall'anno successivo. La Circolare AdE 9/E del 2019 ha chiarito che le borse di studio e i tirocini extracurriculari non rientrano nel computo. Per approfondire, vedi la guida su forfettario e assunzioni.

Tabella riassuntiva: tutte le cause ostative 2026

CausaSoglia / condizioneEffetto
Reddito dipendente/pensione anno precedente> 35.000 euro lordiEsclusione anno corrente (salvo cessazione)
Controllo SRL con attivita' riconducibileControllo > 50%Esclusione anno successivo
Partecipazione in societa' di personeQualsiasi quotaEsclusione anno successivo
Ricavi prevalenti da ex datore di lavoro> 50% ricavi, biennio precedenteEsclusione anno successivo
Spese per lavoro dipendente e collab.> 20.000 euro annuiEsclusione anno successivo
Ricavi anno precedente> 85.000 euroEsclusione anno corrente
Superamento 100.000 in corso d'anno> 100.000 euroEsclusione immediata, dalla fattura del superamento
Regimi IVA specialiApplicazioneEsclusione
Residenza estera (non UE/SEE qualificata)Non residentiEsclusione
Cessioni immobili / mezzi UE prevalentiAttivita' prevalenteEsclusione

Cosa succede se incorri in una causa ostativa

Le conseguenze pratiche dipendono dal tipo di causa.

  • Esclusione dall'anno successivo (caso piu' frequente): si esce dal forfettario dal 1 gennaio dell'anno seguente. L'anno corrente resta in forfettario, con applicazione della sostitutiva sui ricavi maturati; dal nuovo anno si passa al regime ordinario (semplificato o ordinario), con applicazione di IVA, IRPEF, addizionali e tutti gli adempimenti del regime ordinario.
  • Esclusione immediata (superamento 100.000): l'uscita ha effetto retroattivo dall'inizio dell'anno per i ricavi maturati, ma effetti prospettici dalla fattura che supera la soglia per IVA e adempimenti. Le fatture emesse prima del superamento restano "forfettarie"; quelle emesse dopo vanno con IVA. Per i dettagli vedi la guida sull'uscita dal regime forfettario.

In entrambi i casi l'uscita comporta: emissione di fatture con IVA, registrazione delle fatture nei registri IVA, liquidazione IVA periodica, dichiarazione IVA annuale, abbandono dell'imposta sostitutiva a favore dell'IRPEF a scaglioni, possibile soggettivita' IRAP.

Interventi correttivi prima di fine anno. Alcune cause ostative possono essere "sistemate" entro il 31 dicembre per evitare l'esclusione dall'anno successivo. Per esempio: cessione delle partecipazioni in societa' di persone entro fine anno (con atto notarile o scrittura privata autenticata); riduzione della quota in SRL sotto il 50% e perdita del controllo; riduzione del fatturato verso ex datore sotto la soglia del 50% (concordando con il cliente una sospensione o un cambio di referente). Va valutato caso per caso con il commercialista se l'intervento e' realmente efficace e tracciabile, perche' una cessione di facciata fatta il 30 dicembre con ripresa a gennaio puo' essere contestata.

Errori comuni che vediamo in studio

1. Confondere la causa ostativa con il limite dei ricavi. Sono due cose diverse: il limite degli 85.000 euro e' un parametro quantitativo (quanto fatturi), le cause ostative sono parametri soggettivi (chi sei, da dove vieni). Si possono violare entrambi o solo uno.

2. Dimenticare il controllo familiare nelle SRL. Spesso il cliente dice "ho solo il 30%, niente controllo". Poi si scopre che i fratelli e il coniuge hanno quote che cumulate superano il 50%: c'e' controllo familiare. Va sempre verificata l'intera compagine sociale.

3. Pensare che la NASpI conti meno dello stipendio per il limite. Sbagliato. La NASpI e' reddito da lavoro assimilato e concorre al limite dei 35.000 euro a parita' degli stipendi. Lo stesso vale per indennita' di disoccupazione, mobilita', cassa integrazione.

4. Calcolare la prevalenza "ex datore" su singolo cliente. La causa scatta se l'insieme degli ex datori del biennio supera il 50% dei ricavi, non se un singolo ex datore supera il 50%. Se hai avuto due ex datori e fatturi 30% al primo e 25% al secondo, l'insieme e' 55% e la causa scatta.

5. Aprire la P.IVA il 31 dicembre per "anticipare l'esercizio". Una P.IVA aperta il 31/12 fa risultare quel singolo giorno come "anno 1" forfettario, con i conseguenti obblighi dichiarativi (quadro LM a saldo zero). Spesso non e' una buona idea: meglio aspettare gennaio per avere un anno fiscale "pieno" che parta in modo lineare.

Domande frequenti dei lettori

"Sono in pensione con 25.000 euro l'anno. Posso aprire la P.IVA forfettaria?"

Si'. Le pensioni sono redditi da lavoro assimilato e concorrono al limite dei 35.000 euro. Con 25.000 euro di pensione sei sotto la soglia: puoi aprire la P.IVA forfettaria nel 2026 senza problemi. La pensione restera' tassata in via ordinaria; la P.IVA in regime forfettario. Le due tassazioni convivono senza interferenze (a parte la verifica annuale del limite).

"Ho una piccola SRL al 100% che non opera piu' (sostanzialmente inattiva). Posso aprire la forfettaria?"

Tecnicamente: detieni il controllo. Se l'attivita' della SRL e' "riconducibile" a quella che vuoi svolgere come forfettario, scatta la causa ostativa anche se la SRL e' inattiva (la legge guarda alla titolarita' del controllo, non all'attivita' effettivamente esercitata). La soluzione e' liquidare la SRL prima dell'apertura della P.IVA, oppure cedere la maggioranza delle quote. Una SRL "in pausa" non basta.

"Lavoro come dipendente full-time e voglio aprire P.IVA forfettaria sera/weekend. C'e' un limite di ore?"

Non c'e' un limite di ore, ma serve verificare due cose: 1) il reddito lordo dipendente non deve superare i 35.000 euro nell'anno precedente; 2) il contratto di lavoro non deve contenere clausole di esclusiva incompatibili con l'attivita' autonoma (per il pubblico impiego e' quasi sempre necessaria un'autorizzazione preventiva del datore). Una volta verificati questi due punti, puoi aprire e fatturare in regime forfettario.

"Ho aperto la P.IVA forfettaria a marzo 2026 e a ottobre supero i 100.000 euro. Cosa faccio?"

Esci immediatamente dal regime, dalla fattura successiva a quella che ha superato la soglia. Da quel punto in poi: fatturazione con IVA (anche le fatture gia' emesse vanno integrate via nota di variazione se richiesto dal cliente sostituto d'imposta), iscrizione nei registri IVA, liquidazione IVA del trimestre. La sostitutiva resta dovuta sulle fatture emesse fino al superamento. Dal 2027 in poi sei in regime ordinario. Per rientrare nel forfettario dovresti chiudere il 2027 sotto 85.000 euro di ricavi e rientrare nel 2028: difficile, ma possibile.

Riferimenti normativi citati

Legge 190/2014, art. 1, in particolare: comma 54 (definizione regime), comma 57 lettere a-d-ter (cause ostative), comma 71 (uscita per superamento limiti); Legge 197/2022, art. 1 commi 54-55 (innalzamento soglia a 85.000 e introduzione tetto 100.000); art. 2359 codice civile (nozione di controllo); art. 34 DPR 633/1972 (regime IVA agricoltura); art. 74-ter DPR 633/1972 (regime agenzie di viaggio); D.M. 17 maggio 2016 (definizione dei codici ATECO ammessi); Circolari AdE 10/E del 2016, 9/E del 2019, 32/E del 2023; numerose risposte a interpello pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per chi e' nei primi cinque anni di attivita', attenzione al combinato disposto delle cause ostative con i requisiti della flat tax al 5%: alcune situazioni (es. "mera prosecuzione" di attivita' precedente) non sono cause ostative del forfettario in se', ma escludono solo dall'aliquota agevolata 5%, lasciando il regime al 15%.

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